TRI11215 – Aumento delle accise sui carburanti, per fronteggiare l’emergenza alluvione in Liguria ed in Toscana.

ALB11214 – Quota di iscrizione all’Albo del 2012. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato Centrale per l’Albo.

2 Novembre 2011

FIS11216 – Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro. Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria.

2 Novembre 2011

ALB11214 – Quota di iscrizione all’Albo del 2012. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato Centrale per l’Albo.

2 Novembre 2011

FIS11216 – Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro. Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria.

2 Novembre 2011

Roma,2 Novembre 2011

TRI11215
SM

Oggetto: Aumento delle accise sui carburanti, per fronteggiare l’emergenza alluvione in Liguria ed in Toscana.

Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 Ottobre u.s, a partire dallo scorso 1 Novembre e fino al 31 Dicembre p.v è stato deciso l’incremento delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, per far fronte all’emergenza causata dalle recenti alluvioni in Liguria ed in Toscana; a seguito di questi eventi, infatti, il Consiglio dei Ministri del 28 Ottobre u.s ha deliberato lo stato di emergenza in questi due territori, disponendo l’utilizzo delle risorse del fondo di riserva per le spese impreviste istituito dall’art. 28 della Legge 196/2009, la cui consistenza deve essere reintegrata incrementando le accise sui carburanti (vedi art.5, comma 5 quinquies della Legge 225/1992).

In virtù di questa decisione, le accise vigenti dal 1 Novembre al 31 Dicembre p.v, sono le seguenti:
– Benzina e benzina con piombo: € 622,10 (da €.613,20) per mille litri di prodotto
– Gasolio per autotrazione: €. 481,10 (da € 472,20) per mille litri di prodotto.

Come per tutti gli altri aumenti dell’accisa sul gasolio per autotrazione decisi quest’anno, gli autotrasportatori potranno recuperare la differenza tra l’aliquota base del settore (€. 403, 21391/1000 litri) ed i nuovi importi il prossimo anno, presentando l’istanza di recupero all’Agenzia delle Dogane con le modalità che, come di consueto, saranno divulgate a tempo debito dalla stessa Agenzia; peraltro, ricordiamo che da questo beneficio restano esclusi i consumi di gasolio sui veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton.

Il testo della determinazione dell’Agenzia delle Dogane, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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TRI11215

Determinazione Agenzia Dogane