
FIS11216 – Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro. Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria.
2 Novembre 2011
TEST DI FUNZIONAMENTEO
2 Novembre 2011Roma, 2 Novembre 2011
FIS11217
SM
OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali pendenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.48/E del 24 ottobre 2011.
L’art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, possono essere definite su richiesta del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003).
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011, è stato approvato il modello di domanda per la definizione delle predette liti fiscali nonché le relative modalità di versamento delle somme dovute. Inoltre, con la Risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” e sono stati istituiti il codice tributo “8082” ed il codice identificativo “71”: il primo definisce il versamento, il secondo il soggetto che ha iniziato la causa.
Con la Circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha ora fornito tutti gli opportuni chiarimenti sull’applicazione della predetta disposizione normativa.
1. Definizione di liti pendenti
Si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione per le quali:
• alla data del 1° maggio 2011, sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. In particolare, per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data di notifica del ricorso all’ufficio, non essendo necessario che entro la stessa data vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
• entro il 5 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva. Sono, pertanto, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo od in secondo grado, i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti; la lite può essere definita anche se pendente a seguito di sentenza di rinvio oppure se pendono i termini per la riassunzione.
Non sono, al contrario, suscettibili di definizione le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 1° maggio 2011 pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato.
2. Lite autonoma e valore della lite
Costituiscono “liti autonome” quelle relative ad avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ed ogni altro atto di imposizione. Di conseguenza, quando con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati più avvisi di accertamento, si hanno tante “liti autonome” quanti sono gli avvisi di accertamento impugnati, con riferimento a ciascuno dei quali deve essere calcolato il valore della lite.
La definizione di ciascuna “lite autonoma” si perfeziona con il versamento della somma dovuta, calcolata con riguardo al valore della lite medesima che è dato:
• dall’ammontare dell’imposta o maggiore imposta accertata che forma oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed altri accessori collegati al tributo, anche se irrogati con separato provvedimento;
• dall’importo della sanzione, per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione;
• dall’importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.
Nel valore della lite non si computano né gli interessi, né le indennità di mora, né le sanzioni collegate alla maggiore imposta accertata, anche se queste siano state irrogate con atto separato dall’avviso di accertamento. Ove siano state irrogate sanzioni collegate ad un tributo, ma lo stesso non abbia formato oggetto di contestazione o non sia più in contestazione, il giudizio introdotto allo scopo di contestare le sanzioni può essere definito, avendo riguardo solo all’ammontare di queste ultime.
Quando un atto definibile si riferisca a più tributi (per esempio, Irpef ed Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale), il valore della lite deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione nel giudizio in primo grado. La definizione deve interessare la vertenza nella sua interezza, non essendo ammessa la chiusura limitatamente ad una sola parte della materia del contendere o solo ad una parte dei tributi in contestazione.
3. Ambito di definibilità delle liti
Nella circolare in esame, molto spazio viene dedicato all’ambito di definibilità delle liti sia per le tipologie di atti impugnati sia per quanto riguarda i diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria. In particolare, è stato precisato che sono definibili le controversie relative:
• al contributo al servizio sanitario nazionale;
• ai ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale;
• agli atti di recupero di crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale;
• Alle sanzioni amministrative collegate al tributo;
• Alle sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari;
• Al diniego o alla revoca di agevolazioni qualora, con il provvedimento impugnato, l’Agenzia delle Entrate non si sia limitata a negare o revocare l’agevolazione tributaria, ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il tributo od il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovute;
• Alle tasse automobilistiche dovute da soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, qualora le controversie discendano da atti impositivi diversi dalla mera liquidazione dell’obbligazione tributaria o dal recupero di versamenti omessi;
4. Modalità procedurali della definizione
La norma stabilisce che, ai fini della definizione della lite pendente, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo della controversia è tenuto al pagamento di una determinata somma. In particolare:
a) se il valore della lite è di importo non superiore a 2.000 euro, è dovuta la somma di 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro, l’importo da versare è pari:
• al 30% del valore della lite, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna pronuncia non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;
• al 10% del valore della lite, se sia risultata soccombente l’Agenzia delle entrate in base all’unica o all’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito, ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio resa;
• al 50% del valore della lite, se sia risultato soccombente il contribuente.
A tali fini rileva la situazione alla data di presentazione della domanda di definizione. E’, pertanto, necessario appurare lo stato del contenzioso caso per caso, accertando se sia già stata emessa una “pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito, ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio”.
A seguito della definizione della controversia, il contribuente acquisisce il diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio, per effetto di iscrizione a ruolo provvisoria, ma soltanto al ricorrere di una duplice condizione, ossia:
– nel solo caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente sulla base dell’ultima od unica pronuncia non definitiva emessa;
– che il valore della controversia oggetto di definizione sia superiore a 2.000 euro.
5. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta entro il 30 novembre 2011 e con la successiva presentazione, entro il 2 aprile 2012, della relativa domanda di definizione.
La domanda di definizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando il modello conforme a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011.
Per la compilazione della domanda si può utilizzare l’apposito software che sarà reso disponibile per gli utenti abilitati in ambiente “Entratel o Fisconline”. La data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione. I contribuenti possono inviare la domanda:
– tramite il servizio internet (Fisconline);
– tramite uno qualsiasi degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno la trasmissione;
– tramite gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).
Sia gli intermediari incaricati della trasmissione telematica sia gli uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate che effettuano l’invio telematico su richiesta del soggetto interessato, sono tenuti a rilasciare copia cartacea della domanda di definizione nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della domanda, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.
Analoga comunicazione viene rilasciata dal servizio internet (Fisconline) qualora il contribuente provveda autonomamente tramite detto canale.
Per la definizione delle liti non è consentito il versamento in forma rateale degli importi dovuti, che devono essere, pertanto, integralmente eseguiti entro il 30 novembre 2011.
Dopo aver riscontrato l’integrale pagamento di quanto dovuto, l’Ufficio, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, dispone subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite. A seguito della presentazione della domanda di definizione, dopo averne accertato la regolarità, procede allo sgravio dei predetti ruoli non pagati, sempre senza necessità di specifica istanza. Nel caso in cui le somme già versate in pendenza di giudizio siano superiori a quelle dovute per la definizione l’Ufficio può procedere alla sospensione dopo la presentazione della domanda di definizione ovvero allo sgravio dopo aver accertato la regolarità della definizione.
6. Scomputo delle somme già versate
Dalle somme dovute per effetto della definizione possono essere scomputate quelle già versate sulla base di iscrizioni a ruolo provvisorie effettuate in pendenza di giudizio, o in pendenza del termine di impugnazione dell’atto o della pronuncia giurisdizionale.
Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio, pagate a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.
Qualora le somme versate in sede di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto all’importo dovuto per la chiusura della lite, non occorrerà effettuare alcun versamento.
6.1. Somme versate in misura eccedente
Qualora risulti che le somme versate provvisoriamente in pendenza di giudizio siano superiori all’importo dovuto per la definizione, il contribuente potrà ottenere il rimborso della parte eccedente nel solo caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente sulla base dell’ultima o unica pronuncia non definitiva emessa. Inoltre, la possibilità di avere in restituzione le somme versate in pendenza di giudizio è, altresì, subordinata alla condizione che il valore della controversia oggetto di definizione sia superiore a 2.000 euro. In ogni caso, il rimborso non potrà essere disposto qualora la Commissione tributaria non si sia ancora espressa, ovvero il contribuente, all’atto della presentazione dell’istanza di definizione, risulti soccombente sulla base dell’ultima pronuncia resa.
7. Modalità di pagamento
Come detto, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione del codice tributo “8082”, denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”.
8. Sospensione dei giudizi
Le liti fiscali suscettibili di definizione sono sospese dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012. La sospensione non opera qualora il contribuente presenti istanza di trattazione.
Dopo il 2 aprile 2012, quando l’Ufficio avrà preso atto della presentazione delle domande di definizione, includendole nell’elenco da trasmettere agli organi giurisdizionali, la sospensione del giudizio si protrarrà fino al 30 settembre 2012.
Entro tale data, l’Ufficio comunicherà al competente organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite, dopo averne verificato il perfezionamento e, quindi, accolto la domanda di definizione.
La sospensione dei giudizi non equivale a sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, rimanendo salva la facoltà della Commissione tributaria provinciale di disporre la sospensione cautelare degli effetti dell’atto.
8.1. Sospensione dei termini
Per le liti oggetto di definizione sono sospesi, a favore di tutte le parti processuali, dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Qualora il contribuente non si avvalga della definizione agevolata, la sospensione cessa il 30 giugno 2012, con la conseguenza che i termini processuali riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2012.
9. Omesso versamento dell’importo dovuto
L’omesso versamento, entro il termine previsto, dell’importo dovuto comporta l’inefficacia della sanatoria.
10. Estinzione del giudizio
L’estinzione del giudizio è subordinata alla comunicazione di regolarità della definizione da parte dell’Ufficio. A seguito del deposito di detta comunicazione, nei giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali, regionali verrà dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per i giudizi pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, alla comunicazione di regolarità della definizione consegue la dichiarazione di estinzione. Sebbene l’istituto della cessazione della materia del contendere non sia espressamente previsto dal codice di procedura civile, la Corte di Cassazione dichiara in tal caso l’estinzione del processo in conformità al proprio orientamento, che ammette tale possibilità qualora sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta da entrambe le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto della controversia.
Il testo della circolare delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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