FIS19279 – Oggetto: versamenti in acconto per i soggetti ISA, alla luce della rimodulazione prevista dal decreto legge fiscale.

FERMO NEWS…

13 Novembre 2019

L’autotrasporto chiede chiarezza. Sui problemi, ma anche su chi deve condividere le soluzioni.

13 Novembre 2019

FERMO NEWS…

13 Novembre 2019

L’autotrasporto chiede chiarezza. Sui problemi, ma anche su chi deve condividere le soluzioni.

13 Novembre 2019

Roma, 13 Novembre 2019

FIS19279
SM

Oggetto: versamenti in acconto per i soggetti ISA, alla luce della rimodulazione prevista dal decreto legge fiscale.

Con la Risoluzione n. 93/E del 12 Novembre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha adottato dei chiarimenti sulla rimodulazione dei versamenti dell’acconto Irpef, Ires e Irap decisa dal recente decreto legge “fiscale” (decreto n.124 del 26 Ottobre u.s – vedi nota Conftrasporto NOR19267 del 28 Ottobre), a beneficio dei soggetti ISA per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019.

In particolare, le Entrate hanno evidenziato che la novità si applica a coloro:

  • che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno detti indicatori), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice da parte del relativo decreto ministeriale di approvazione;
  • che trovandosi nelle condizioni descritte sopra, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario, oppure determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per questi soggetti, il Dl fiscale ha rimodulato in due rate di pari importo (vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento) la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per le predette imposte.  Pertanto – evidenziano le Entrate – per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

FIS19279

Risoluzione n.93 del 12 novembre 2019