
NOR18031 – Oggetto: Fondo di garanzia per le pmi. Sospensione operatività sezione speciale autotrasporto.
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29 Gennaio 2018Roma, 26 Gennaio 2018
NOR18032
SM
Oggetto: Revisioni e controlli tecnici su strada. Entrata in vigore dei nuovi d.m dal 20 Maggio pv.
Come comunicato lo scorso anno in occasione della pubblicazione sul sito internet del MIT e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 Giugno (vedi le note Conftrasporto NOR17143 del 14 Giugno 2017 e NOR17149 del 19 giugno 2017), dal prossimo 20 Maggio entreranno in vigore due decreti ministeriali di recepimento di direttive comunitarie. Si tratta in particolare dei:
- D.m. n. 214 del 19 Maggio 2017, di recepimento della direttiva U.E 2014/45 in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e loro rimorchi;
- D.m n.215 del 19 Maggio 2017, di recepimento della direttiva U.E 2014/47 sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali e loro rimorchi, di massa superiore alle 3,5 ton.
Il contenuto dei due provvedimenti è stato descritto nella nota Conftrasporto NOR17143 di cui, per comodità, di seguito riportiamo i passaggi più importanti con le opportune integrazioni:
- Il decreto n.214 del 19 Maggio 2017, recepisce la direttiva U.E 2014/45 in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed il testo può essere consultato direttamente dal sito del MIT:
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-214-del-19052017
Il d.m detta delle prescrizioni che saranno in vigore dal 20 Maggio prossimo (con possibile differimento fino al 20 Maggio 2023, per gli impianti e le apparecchiature di revisione non conformi all’art.11). In sintesi, i principali contenuti del provvedimento sono i seguenti:
- rimane inalterata la frequenza dei controlli per i veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 ton (cat. N2 e N3) e per i rimorchi (cat. O3 e O4): un anno dopo la data di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni anno entro il mese corrispondente in cui è stata fatta l’ultima revisione (art.5, comma 1 lett. b, e comma 2, lett. a). Peraltro, l’art. 5, comma 3, prevede che l’autorità competente (si tratta del MIT- D.G Motorizzazione), anche su segnalazione degli organi di Polizia stradale, in caso di incertezza sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, possa ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli. Il comma 4 prevede l’adozione del provvedimento di revisione straordinaria, in presenza di incidenti stradali con danni al veicolo o al rimorchio di entità tale da metterne in dubbio le condizioni di sicurezza per la circolazione;
- le eventuali carenze riscontrate durante la revisione, sono classificate in lievi, gravi e pericolose (queste ultime possono giustificare il divieto di utilizzo del mezzo su strade pubbliche) – art 7;
- viene istituito il certificato di revisione (art. 8) che dovrà contenere una serie di informazioni riportate nell’allegato 2 del provvedimento, tra cui la lettura del contachilometri al momento del controllo, il risultato della verifica tecnica e la data del successivo controllo. Una copia cartacea del certificato viene rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo alla verifica;
- in caso di mancato superamento della revisione per difetti non gravi, è consentita la circolazione del mezzo fino ad un mese dall’annotazione dell’esito sulla carta di circolazione, durante il quale dovrà essere di nuovo sottoposto a revisione. Diversamente, in presenza di difetti gravi, il veicolo andrà sospeso dalla circolazione (con apposita dicitura inserita nella carta di circolazione), fino a nuova visita con esito favorevole; in questo caso, la formula “Può circolare solo per essere condotto in officina”, autorizza a condurre a riparazione il veicolo nella stessa giornata in cui è stata apposta, osservando le prescrizioni ivi riportate (art.9, commi 2 e 3);
- la prenotazione effettuata presso un centro di controllo pubblico nel termine prescritto di revisione, permette di circolare in Italia anche dopo detto termine senza che si applichino le sanzioni previste all’art. 80 del c.d.s (art. 9, comma 4). Tale agevolazione – prosegue la norma – riguarda solo le prenotazioni eseguite nei centri di controllo pubblici e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Le prenotazioni effettuate a revisione scaduta non permettono di circolare liberamente, ma consentono solo di condurre il mezzo alla visita di revisione nella giornata prevista, con le limitazioni dirette a garantire la sicurezza della circolazione;
- in caso di esito positivo della revisione, il centro di controllo fornisce un attestato con indicazione della data della prossima verifica (art.10);
- nei centri di controllo privati, i controlli tecnici sono effettuati da ispettori autorizzati in possesso dei requisiti indicati all’allegato IV del dm (art.13). Nei centri di controllo pubblici (le motorizzazioni), i controlli tecnici continuano a svolgersi secondo le modalità previste dal c.d.s e dal regolamento di esecuzione (art.12, comma 1).
- Il decreto 215 del 19 Maggio, recepisce la direttiva U.E 2014/47 sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (e loro rimorchi) di massa superiore alle 3,5 ton circolanti nella U.E. Il decreto, come detto, sarà in vigore dal 20 Maggio 2018 (con differimento al 20 Maggio 2019 per le disposizioni sul sistema di classificazione del rischio previste dall’art. 6) ed è disponibile, insieme agli allegati, al seguente link: http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-215-del-19052017
Tra gli aspetti affrontati dal provvedimento, segnaliamo i seguenti:
- Viene fissato il principio per cui “le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli” (art.7.3);
- i controlli tecnici su strada sono svolti da ispettori autorizzati dall’autorità competente (per l’Italia, il MIT – D.G Motorizzazione – vedi lettere p) e q), art. 3 del dm), e comprendono quelli iniziali di cui all’art. 10, comma 1, e quelli più approfonditi di cui all’art. 10, commi 3 e 4 (art.4);
- il MIT dovrà provvedere affinché il numero e la gravità delle carenze riscontrate durante questi controlli (ivi incluse, se del caso, quelle in materia di fissazione del carico riportate nell’allegato III del provvedimento), vengano inserite nel sistema di classificazione del rischio istituito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 144/2008, per indirizzare anche i controlli tecnici su strada verso quelle imprese di autotrasporto che presentino un indice di rischio più elevato (artt.6 e 9 del d.m); a tal fine, verranno prese in esame anche le irregolarità accertate e comunicate dalle autorità competenti di altri Stati membri. I criteri per l’attribuzione del profilo di rischio, sono contenuti nell’allegato 1 del dm.
- Il controllo tecnico iniziale su strada è svolto da un Ispettore autorizzato, e comprende (art. 10.1):
- la verifica dell’ultimo certificato di revisione e dell’ultima relazione relativa a un controllo tecnico su strada (se disponibile) i quali, a norma dell’art. 7.1, devono trovarsi sul veicolo. In presenza di un certificato di revisione elettronico, sul mezzo deve esserci una copia cartacea certificata o l’originale di questo certificato;
- la valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo;
- eventualmente, una valutazione visiva della fissazione del carico ai sensi dell’art. 13 del dm;
- l’esecuzione di controlli tecnici mediante qualsiasi metodo ritenuto appropriato.
- in base al risultato del controllo iniziale, l’Ispettore decide se il veicolo o il suo rimorchio debbano essere sottoposti ad una verifica su strada più approfondita sugli elementi dell’allegato II ritenuti necessari e pertinenti (in particolare, la sicurezza di freni, pneumatici, ruote e telaio), escludendo gli ambiti già sottoposti a controllo nei 3 mesi precedenti fatte salve evidenti carenze (art. 10, commi 4, 5,6);
- il controllo tecnico più approfondito è eseguito tramite un’unità mobile di controllo o apposito impianto per i controlli su strada (es i centri mobili di revisione) o, infine, in un centro di controllo tecnico (art.11);
- le carenze rilevate nel corso della verifica tecnica su strada, sono classificabili in (art.12.2):
- lievi, quando non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o dell’ambiente e in altri casi lievi di non conformità;
- gravi, quando possono pregiudicare la sicurezza del veicolo, dell’ambiente o degli altri utenti della strada;
- pericolose, quando costituiscano un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o dell’ambiente.
Un veicolo con carenze che rientrino in più di uno dei sopracitati gruppi, viene classificato nel gruppo a cui corrisponde la carenza più grave.
- durante il controllo tecnico su strada, può essere ispezionata anche la corretta fissazione del carico a norma dell’allegato 3, per appurare eventuali interferenze con la guida sicura del veicolo o minacce per la vita, la salute, le cose o l’ambiente (art. 13 del d.m e all. 3). In particolare, questi controlli sono diretti ad appurare “che, durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi possono subire solo minimi cambiamenti di posizione anche rispetto alle pareti e superfici del veicolo e non possono fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico”. Fatte salve le specifiche prescrizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R), “la fissazione del carico e il controllo della fissazione del carico possono essere effettuati conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato III, sezione I. Si può utilizzare l’ultima versione delle norme di cui all’allegato III, sezione I, punto 5”. Per l’individuazione del livello di gravità delle carenze relative alla fissazione del carico, si rinvia all’attenta lettura dell’allegato III del d.m. Inoltre, si ritiene di fare cosa utile nel mettere a disposizione le Linee guida Europee sulla corretta fissazione del carico, predisposte nel 2014 da un gruppo di esperti nell’ambito della d.g mobilità e trasporti della Commissione U.E, anche allo scopo di agevolare i soggetti deputati a svolgere i controlli tecnici su strada;
- in presenza di carenze gravi o pericolose (comprese quelle legate alla fissazione del carico), il MIT ne dispone la rettifica prima che il veicolo venga rimesso in circolazione su strade pubbliche (art.14.1). Inoltre, per le irregolarità gravi o pericolose riscontrate su veicoli immatricolati in Italia, l’Ispettore può richiedere di eseguire un controllo tecnico completo entro un certo termine; per i mezzi immatricolati in altro Stato della U.E, il MIT rivolge questa richiesta all’autorità competente del Paese di immatricolazione, tramite il punto di contatto, mentre per i veicoli immatricolati fuori dalla U.E ne dà comunicazione all’autorità del Paese extra U.E (art.14.2). Per le carenze idonee a compromettere la sicurezza della circolazione stradale, l’autorità competente provvede a limitare o a vietare l’utilizzo del veicolo fino alla loro eliminazione; è possibile autorizzarne l’impiego per raggiungere una delle officine meccaniche più vicine, purché ciò non comprometta la sicurezza stradale. Per le irregolarità che non richiedono una rettifica immediata, l’autorità può decidere condizioni e tempistiche di utilizzo del mezzo prima che vengano risolte. Se il veicolo non può essere riparato prima di raggiungere l’officina, può essere portato in un luogo disponibile in cui sia possibile ripararlo (art. 14.3);
- le carenze riscontrate in occasione di un controllo più approfondito, comportano l’applicazione delle tariffe in materia di operazioni di revisione con modalità che verranno decise con decreto del MIT, di concerto con il MEF (art.15);
- a conclusione di un controllo tecnico iniziale su strada, l’Ispettore comunica al MIT le seguenti informazioni: paese di immatricolazione del mezzo; categoria del veicolo; risultato della verifica. Al termine di un controllo più approfondito, l’Ispettore redige una relazione a norma dell’allegato IV, consegnandone una copia al conducente (art.16, commi 1 e 2);
- In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel d.m, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 79 del c.d.s, (pagamento di una somma da un minimo di € 85 ad un massimo di 338 €) – art. 21.
Ci riserviamo di ritornare sull’argomento nel caso il MIT, nell’imminenza dell’entrata in vigore dei predetti provvedimenti, dovesse emettere ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
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