Incidente ferroviario in Puglia. Se si preferisce lo shopping e si lasciano i binari unici queste sono le conseguenze.
14 Giugno 2017
LAV17144 – Oggetto: Tirocini. Parere favorevole della Conferenza Stato – Regioni alle nuove “linee-guida”.
14 Giugno 2017Roma, 14 Giugno 2017
NOR17143
SM
Oggetto: Recepimento direttive U.E in materia di documenti di immatricolazione dei veicoli, revisioni e controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali.
Il MIT ha predisposto dei decreti ministeriali di recepimento di direttive europee, in materia di documenti di immatricolazione dei veicoli, revisione dei veicoli a motore e rimorchi e, infine, sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali.
In particolare:
- Il decreto n.214 del 19 Maggio u.s (pubblicato sul sito internet del MIT ed in attesa di essere pubblicato in G.U), recepisce la direttiva U.E 2014/45 in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il testo del provvedimento e quello degli allegati, può essere consultato dal seguente link: http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-214-del-19052017.
Il d.m detta delle prescrizioni che saranno in vigore dal 20 Maggio 2018 (20 Maggio 2023 per gli impianti e le apparecchiature di revisione non conformi al punto 1, all.3; 1 Gennaio 2023 per i requisiti dell’organismo di supervisione stabiliti nell’allegato V). In sintesi, i principali contenuti del provvedimento sono i seguenti:- rimane inalterata la frequenza dei controlli per i veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 ton (cat. N2 e N3) e per i rimorchi (cat. O3 e O4): un anno dopo la data di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni anno entro il mese corrispondente in cui è stata fatta l’ultima revisione (art.5, comma 1 lett. b, e comma 2, lett. a). Peraltro, l’art. 5, comma 3, prevede che l’autorità competente (si tratta del MIT- D.G Motorizzazione), anche su segnalazione degli organi di Polizia stradale, in caso di incertezza sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, può ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli. Il comma 4 prevede l’adozione del provvedimento di revisione straordinaria, in presenza di incidenti stradali con danni al veicolo o al rimorchio di entità tale da metterne in dubbio le condizioni di sicurezza per la circolazione;
- le eventuali carenze riscontrate durante la revisione, sono classificate in lievi, gravi e pericolose (queste ultime possono giustificare il divieto di utilizzo del mezzo su strade pubbliche) – art 7;
- viene istituito il certificato di revisione (art. 8) che dovrà contenere una serie di informazioni riportate nell’allegato 2 del provvedimento, tra cui la lettura del contachilometri al momento del controllo, il risultato della verifica tecnica e la data del successivo controllo. Una copia cartacea del certificato viene rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo ;
- in caso di mancato superamento della revisione per difetti non gravi, è consentita la circolazione del mezzo per un ulteriore mese, durante il quale andrà nuovamente sottoposto a revisione. Diversamente, in presenza di difetti gravi, il veicolo dovrà essere sospeso dalla circolazione (con apposita dicitura inserita nella carta di circolazione), fino a nuova visita con esito favorevole; in questo caso, la dicitura “Può circolare solo per essere condotto in officina”, costituisce autorizzazione a condurre il veicolo a riparazione nella stessa giornata in cui è stata apposta, osservando le prescrizioni ivi riportate (art.9, commi 2 e 3);
- le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici entro i termini prescritti di revisione, permettono di circolare in Italia fino alla data fissata per la revisione senza applicazione delle sanzioni previste all’art. 80 del c.d.s (art. 9, comma 4);
- in caso di superamento della revisione, il centro di controllo fornisce un attestato con indicazione della data della prossima verifica (art.10);
- sono state inoltre previste: la figura del responsabile tecnico della revisione (cosiddetto Ispettore – art.13), in possesso dei requisiti indicati all’allegato IV del dm, dai quali sono stati esonerati gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 Maggio 2018; l’organismo di supervisione dei centri di controllo (art.14).
- Il decreto del 12 Maggio 2017 (pubblicato sulla G.U n. 133 del 10 Giugno u.s, e in vigore anch’esso dal 20 Maggio 2018), recepisce la direttiva 2014/46/UE, di modifica della direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione dei veicoli. Il provvedimento interviene sul d.m. del 14.2.2000, effettuando alcune integrazioni legate alla registrazione elettronica delle informazioni contenute nella carta di circolazione (riportate nell’allegato 1 del d.m del Febbraio 2000), degli esiti della revisione periodica (con la trascrizione dell’eventuale sospensione dalla circolazione, in presenza di difetti gravi) e del periodo di validità del certificato di revisione. A proposito della sospensione, il decreto (tramite il nuovo art. 3 bis del d.m. del 2000) specifica che, laddove la verifica successiva abbia esito positivo, il veicolo è nuovamente autorizzato a circolare senza ritardi e senza che occorra reimmatricolarlo. Inoltre, la carta di circolazione dovrà contenere l’attestato di superamento del controllo tecnico (fornito, come già visto, dal centro di revisione che ha eseguito le verifiche – art.10 del d.m.214), la data del prossimo controllo o la data di scadenza del certificato in corso di validità.
- Il decreto 215 del 19 Maggio (pubblicato anche questo sul sito del MIT ed in attesa di pubblicazione in G.U), recepisce la direttiva U.E 2014/47 sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (e loro rimorchi) di massa superiore alle 3,5 ton circolanti nella U.E. Anche questo decreto sarà in vigore dal 20 Maggio 2018 (20 Maggio 2019 per le disposizioni sul sistema di classificazione del rischio previste dall’art. 6) e può essere consultato dal seguente link: http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-215-del-19052017 Riservandoci di ritornare sull’argomento, tra gli aspetti affrontati dal provvedimento segnaliamo i seguenti:
- i controlli tecnici su strada sono svolti da ispettori autorizzati dall’autorità competente (per l’Italia, il MIT – D.G Motorizzazione), e comprendono quelli iniziali di cui all’art. 10, comma 1, e quelli più approfonditi di cui all’art. 10, commi 3 e 4 (art.4);
- il MIT dovrà provvedere affinché il numero e la gravità delle carenze riscontrate durante questi controlli, vengano inserite nel sistema di classificazione del rischio istituito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 144/2008, per indirizzare i controlli (anche su strada – vedi art. 9 del d.m) verso le imprese di autotrasporto che presentino un indice di rischio più elevato (art.6 del d.m);
- nell’identificare i veicoli da sottoporre a verifica iniziale, gli ispettori possono selezionare in via prioritaria quelli delle imprese con un profilo di rischio più alto (ferma restando la possibilità di selezione casuale o qualora si sospetti che il mezzo costituisca un pericolo per la sicurezza stradale o l’ambiente – art. 9);
- in base al risultato del controllo iniziale, l’Ispettore decide se è opportuno eseguire una verifica più approfondita degli elementi dell’allegato II ritenuti necessari e pertinenti (in particolare, la sicurezza di freni, pneumatici, ruote e telaio), escludendo gli ambiti già sottoposti a controllo nei 3 mesi precedenti (tranne in presenza di evidenti carenze – art. 10);
- il controllo tecnico più approfondito viene eseguito mediante un’unità mobile di controllo o apposito impianto per i controlli su strada o, infine, in un centro di controllo tecnico (art.11);
- le carenze rilevate nel corso della verifica tecnica, possono essere lievi, gravi o pericolose (art.12);
- durante il controllo tecnico su strada, può essere ispezionata anche la corretta fissazione del carico a norma dell’allegato 3, per appurare eventuali interferenze con la guida sicura del veicolo o minacce per la vita, la salute, le cose o l’ambiente (art. 13 del d.m e all. 3);
- in presenza di carenze gravi o pericolose (comprese quelle legate alla fissazione del carico), il MIT ne dispone la rettifica prima che il veicolo venga rimesso in circolazione su strade pubbliche. Inoltre, per le irregolarità gravi o pericolose riscontrate su veicoli immatricolati in Italia, l’Ispettore può richiedere di eseguire un controllo tecnico completo entro un certo termine; per i mezzi immatricolati in altro Stato della U.E, il MIT rivolge questa richiesta all’autorità competente del Paese di immatricolazione (tramite il punto di contatto) mentre per i veicoli immatricolato fuori dalla U.E, il MIT provvede ad informare l’autorità del Paese extra U.E. Per le carenze idonee a compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il MIT provvede a limitare o a vietare l’utilizzo del mezzo fino a quando non vengano eliminate; è possibile autorizzare l’impiego del veicolo per raggiungere una delle officine meccaniche più vicine, purché ciò non comprometta la sicurezza stradale. Per le irregolarità che non richiedono una rettifica immediata, il MIT può decidere condizioni e tempistiche di utilizzo del mezzo prima che vengano risolte (art. 14);
- le carenze riscontrate in occasione di un controllo più approfondito, comportano l’applicazione delle tariffe in materia di operazioni di revisione con modalità che verranno decise con decreto del MIT, di concerto con il MEF (art.15);
- a conclusione di un controllo più approfondito, l’Ispettore redige una relazione a norma dell’allegato IV, consegnandone una copia al conducente.
Si fa riserva di comunicare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei dm 214 e 215.
Il testo del d.m del 12 Maggio è disponibile al link sottoindicato; per gli altri due decreti, si rinvia ai pertinenti link di cui sopra.
Cordiali saluti.
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