LAV18084 – Oggetto: Ispettorato del Lavoro. Chiarimenti sull’applicazione della solidarietà nel regime di subfornitura e sul distacco e la codatorialità nel contratto di rete.

Monday outlook – 01/04/2018

3 Aprile 2018

FIS18085 – Oggetto: Fatturazione elettronica delle operazioni di cessione di carburante – nota dell’Agenzia delle Entrate.

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3 Aprile 2018

FIS18085 – Oggetto: Fatturazione elettronica delle operazioni di cessione di carburante – nota dell’Agenzia delle Entrate.

3 Aprile 2018

Roma, 3 Aprile 2018

LAV18084
SM

Oggetto: Ispettorato del Lavoro. Chiarimenti sull’applicazione della solidarietà nel regime di subfornitura e sul distacco e la codatorialità nel contratto di rete.

Lo scorso 29 Marzo, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha emesso due circolari (nn. 6 e 7), in materia di applicazione:

  1. alla subfornitura,  del regime di solidarietà per gli appalti e i subappalti (previsto dall’art.29, comma 2 del d.lgs 276/2003) alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.254/2017 (commentata con la nota Conftrasporto NOR17284 del 19 dicembre 2017);
  2. nell’ambito del contratto di rete, delle regole sul distacco e sulla codatorialità.

Quanto alla prima tematica, la nota n. 6 dell’INL ha ricordato i passaggi fondamentali della citata Sentenza della Corte Costituzionale che, ricordiamo, ha ampliato il perimetro della responsabilità in solido tra committente/appaltatore/subappaltatore prevista dall’art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003 (relativamente, com’è noto, al pagamento dei trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi per i lavoratori dell’azienda appaltatrice/subappaltatrice utilizzati nell’esecuzione del contratto), estendendola al contratto di subfornitura come definito all’art. 1 della legge 192/1998.  Peraltro, al termine della predetta nota, l’INL ha ricordato che la regola appena vista si applica anche ai distacchi di personale tra società estere distaccanti e società italiane utilizzatrici, nonché a quelle fattispecie in cui, tenuto conto delle specificità presenti, la normativa sulla responsabilità in solido ha subito degli adattamenti; a tale proposito, l’INL ha ricordato quella del contratto di trasporto dove, com’è noto, la solidarietà tra il vettore e il committente viene disciplinata dall’art. 83 bis, commi da 4 bis a 4 sexies del d.l 112/2008 e ss modifiche.
Rispetto alla seconda tematica l’INL è intervenuta per fare chiarezza a seguito di alcuni annunci pubblicitari che propongono forme di utilizzo improprie dei dipendenti (sottolinenando anche alcuni, presunti, vantaggi economici per l’impresa utilizzatrice come, ad esempio, la mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa), legandole al ricorso del contratto di rete. Tra i chiarimenti forniti dall’INL, segnaliamo i seguenti:

  • l’utilizzo di personale distaccato o in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete, non può avvenire in pregiudizio del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore;
  • il contratto di rete previsto dall’art.3, comma 4 ter del d.l 5/2009, può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese, per cui non possono parteciparvi soggetti privi della qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es professionisti e associazioni);
  • in merito al ricorso al distacco, l’interesse del distaccante è insito nel fatto stesso della costituzione di una rete di imprese;
  • in ordine alla cd “codatorialità” (ovvero la possibilità per ciascuna impresa della rete, di avvalersi delle prestazioni di alcuni o di tutti i dipendenti delle altre imprese), essa presuppone la preventiva iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete, sul quale deve essere indicata la “platea” dei lavoratori coinvolti in questa peculiarità. Questi lavoratori – ha precisato l’INL – devono essere formalmente assunti da una delle imprese partecipanti alla rete, anche quando si tratti di socio di cooperativa.
  1. sia nella codatorialità che nel distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato dall’impresa datoriale e, in caso di omessi versamenti retributivi e contributivi, scatta la più volte citata responsabilità solidale degli appalti/subappalti. A questo proposito, l’INL ha ricordato che “assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dall’art.1, comma 1 del d.l 338/1989”.

I testi delle due note sono disponibili al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV18084

Circolare INL n.6

Circolare INL n.7