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27 Dicembre 2016Roma, 27 Dicembre 2016
LAV16284
SM
Oggetto: comunicazione preventiva di distacco transnazionale. Nota dell’Ispettorato del Lavoro.
Com’è noto (vedi in ultimo la nota Conftrasporto LAV16244 del 28 Ottobre u.s), dal 26 Dicembre u.s è in vigore la nuova comunicazione preventiva di distacco/somministrazione transnazionale, prevista dall’art.10 del d.lgs 136/2016 e dal successivo decreto del Ministro del Lavoro del 10 Agosto 2016 (commentato con la circolare Conftrasporto LAV16244 del 28 Ottobre 2016), alla cui compilazione ed invio on line è tenuto il prestatore di servizi straniero (comunitario, extra U.E e agenzie di somministrazione stabilite in uno Stato della U.E) che intende distaccare/somministrare del personale in Italia, entro le 24 del giorno antecedente all’inizio dell’operazione.
Con la circolare n. 3/2016, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito alcune spiegazioni circa il nuovo adempimento, soffermandosi inoltre anche sull’applicazione ai distacchi/somministrazioni nel settore dell’autotrasporto e ai trasporti di cabotaggio (per i quali, in via transitoria, è stato introdotto un modello di comunicazione specifico).
In merito al modello generico “UNI_Distacco_UE”, la nota dell’Ispettorato ha approfondito alcuni aspetti legati alla compilazione ed invio on line (da effettuarsi a cura dell’impresa estera distaccante, previa acquisizione delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro, in qualità di “Azienda”), relativamente:
- all’annullamento e alla modifica della comunicazione preventiva;
- alla necessità di porre in essere l’adempimento anche per i distacchi avviati successivamente al 22 Luglio u.s, entro e non oltre il 26 Gennaio 2017 (sempreché siano ancora operativi a quella data). Per quelli avviati prima del 22 Luglio u.s, non sono previste comunicazioni;
- alla possibilità di provvedere ad una comunicazione unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche quando la durata e il luogo di lavoro siano diversi;
- alla somministrazione transnazionale nel settore dell’autotrasporto (merci o passeggeri), in ordine alla quale il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa da riportare in corrispondenza della sezione 4.1.2 del modello, va individuato nella sede legale dell’impresa utilizzatrice e, pertanto, coincide con il contenuto della sezione 3 – soggetto distaccatario.
In merito all’applicazione dei nuovi adempimenti al TRASPORTO DI CABOTAGGIO (merci o passeggeri – come prescritto dall’art. 1.4 del d.lgs 136/2016), in attesa che il Ministero del Lavoro predisponga uno specifico modello di comunicazione nella piattaforma on line Distacco UE e tenuto conto delle peculiarità presenti in questa forma di attività (dove, evidenzia l’Ispettorato, non sempre risulta individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione), la nota in commento:
- istituisce un modello di comunicazione specifico UNI_ CAB_ UE;
- obbliga l’impresa straniera distaccante ad inviare questo modello all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it, entro le ore 24 del giorno antecedente alla data della prima operazione;
- precisa che nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco, la data di inizio distacco coincide con quella di svolgimento in Italia della prima operazione di cabotaggio, mentre quella di fine distacco corrisponde all’ultima operazione di cabotaggio prima dell’uscita dal nostro Paese.
Sempre per l’autotrasporto, l’Ispettorato ha chiarito che i nuovi adempimenti non si applicano ai trasporti internazionali con origine o destinazione l’Italia e a quelli di transito (dove non sono previste attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco di passeggeri in territorio italiano), mancando il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante nel nostro Paese.
Infine, la circolare riepiloga le sanzioni legate all’inosservanza dei nuovi adempimenti, evidenziando che il prestatore di servizi estero distaccante è punito con la sanzione pecuniaria da 150 € a 500 € per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato, quando non comunichi:
- il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso (tranne i caso in cui è ammessa la c.d. Comunicazione preventiva posticipata);
- l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco;
- tutte le modifiche successive concernenti dati non essenziali, entro 5 gg dal verificarsi dell’evento.
- In ogni caso – precisa l’Ispettorato – gli importi delle sanzioni non possono superare i 150.000 €. Alla violazione risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatorio di cui all’art. 13 del d.lgs 124/2004.
- Tutta la documentazione diffusa fino ad oggi dal Ministero del Lavoro sugli adempimenti legati alla nuova normativa (compresa la modulistica ed il collegamento al portale cliclavoro, per la compilazione on line del modello “UNI_Distacco_UE”), sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx
Inoltre, il Ministero ha creato un sito dedicato all’argomento, accessibile al seguente link: http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx
La nota dell’Ispettorato del Lavoro e il modello di comunicazione specifico per l’attività di cabotaggio CAB_UNI_UE, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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