Lotta al terrorismo e sicurezza di mezzi e cittadini.
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27 Dicembre 2016Roma, 23 Dicembre 2016
DVI16283
SM
Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Calendario 2017
Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il decreto prot.439 del 13 Dicembre 2016, sui divieti di circolazione per l’anno 2017, fuori dai centri abitati, dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore alle 7,5 ton, che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Dal punto di vista dei contenuti, il decreto non contiene novità significative rispetto alle annualità precedenti, e non recepisce le richieste formulate dalle associazioni di categoria per introdurre elementi di flessibilità nel pieno rispetto della sicurezza della circolazione stradale.
Tra le novità riportate nel nuovo provvedimento, segnaliamo:
- l’aggiunta di alcune giornate di divieto dove sono attesi rilevanti flussi di traffico. Si tratta del 1 Giugno (Giovedì), dalle ore 16 alle 22; del 12 agosto (Sabato), dalle ore 8 alle 22; del 23 Dicembre (Sabato), dalle ore 8 alle 14;
- l’eliminazione delle agevolazioni per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (posticipo di due ore dell’inizio del divieto ed anticipo di due ore della fine), tenuto conto che furono introdotte per ovviare (in parte) ai disagi provocati dai lavori sulla Salerno – Reggio Calabria, che sono stati completati.
Il decreto ripropone tutte le agevolazioni delle ultime annualità, tra le quali ricordiamo:
- il posticipo di un’ora dell’orario di inizio del divieto (dalle 9, anziché dalle 8) nelle domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, il Sabato e il Lunedì di Pasqua (15 e 17 Aprile) e l’8 Dicembre;
- per le autorizzazioni prefettizie legate ai cicli continui di produzione industriale (art.6 del decreto), la possibilità:
- di ottenere un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi dove, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, viene specificata la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni;
- che l’autorizzazione venga rilasciata anche dalla Prefettura – UTG dove ha sede lo stabilimento di produzione (in alternativa, quindi, alla Prefettura della provincia di partenza);
- Per quanto concerne il trasporto combinato, l’esenzione dal divieto:
- per i veicoli e i complessi veicolari impiegati in trasporti combinati strada – rotaia (combinato ferroviario) o strada – mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione di trasporto combinato prevista dall’art. 1 del d.m. 15.2.2001, purché muniti di CMR o di documentazione equipollente che attesti la destinazione o la provenienza del carico, e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. (art.3, comma 3);
- per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sull’ecobonus di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche, che rientrino anche in questo caso nella definizione di trasporto combinato di cui al d.m 15.2.2001 (art. 2, comma 5);
- per quanto riguarda il trasporto intermodale (art.2, comma 3), l’anticipo di quattro ore della fine del divieto, per i veicoli che trasportano merce da inviare all’estero tramite determinati interporti (Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), i terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, o tramite aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo. Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali per essere caricati sul treno;
- le consuete deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna (art.2, commi 2, 4 e 5);
- l’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art. 2, comma 2), e il posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), forniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Per quest’ultima agevolazione, ricordiamo che se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il conducente può beneficiare dell’agevolazione al termine del periodo di riposo;
- le esclusioni dai divieti previste dall’art. 3 comma 2, relativamente:
- ai mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali;
- ai veicoli che compiono percorso per il rientro in sede, principale o secondaria (da documentare con l’esibizione di un certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio) purché, nel momento in cui scatta il divieto, non distino a più di 50 Km dalle medesime sedi e non percorrano tratti autostradali;
- ai trattori isolati per consentire il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo (art.3, comma 2, lett.c);
- le esenzioni stabilite dall’art. 3 per le quali non occorre l’autorizzazione prefettizia, tra le quali figurano anche i veicoli che trasportano esclusivamente derrate alimentari deperibili in regime ATP, e quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili (frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, ecc…);
- le esenzioni legate al rilascio dell’autorizzazione prefettizia (art.4), per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata all’art.3 del decreto e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato ai cicli continui di produzione industriale (ricordiamo che, per quest’ultima tipologia di trasporto, condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che si tratti di “situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”).
Per quanto concerne il calcolo del limite di massa rilevante per l’applicazione del divieto in presenza di complessi veicoli formati da trattore e semirimorchio, ricordiamo che l’art. 1, comma 2 prevede che il limite di massa deve riferirsi unicamente al trattore: “la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna”.
In merito alle giornate in cui sarà vietata la circolazione dei mezzi pesanti fuori dei centri abitati, segnaliamo che il divieto scatterà:
- tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle ore 9 alle 22;
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 22;
- nei giorni evidenziati nella tabella seguente:
| Giornata di divieto |
Orario |
| Venerdì 6 Gennaio |
9 – 22 |
| Venerdì 14 Aprile (precedente alla Pasqua) |
14 – 22 |
| Sabato 15 Aprile |
9 – 16 |
| Lunedì 17 Aprile (lunedì dell’Angelo) |
9 – 22 |
| Martedì 25 Aprile (liberazione) |
9 – 22 |
| Lunedì 1 Maggio |
9 – 22 |
| Giovedì 1 Giugno |
16 – 22 |
| Venerdì 2 Giugno |
8 – 22 |
| Sabato 1 Luglio |
8 – 16 |
| Sabato 8 Luglio |
8 – 16 |
| Sabato 15 Luglio |
8 – 16 |
| Sabato 22 Luglio |
8 – 16 |
| Venerdì 28 Luglio |
16 – 22 |
| Sabato 29 Luglio |
8 – 22 |
| Venerdì 4 Agosto |
14 – 22 |
| Sabato 5 Agosto |
8 – 22 |
| Sabato 12 Agosto |
8 – 22 |
| Martedì 15 Agosto (ferragosto) |
8 - 22 |
| Sabato 19 Agosto |
8 – 16 |
| Sabato 26 Agosto |
8 – 16 |
| Mercoledì 1 Novembre |
9 – 22 |
| Venerdì 8 Dicembre |
9 – 22 |
| Sabato 23 Dicembre |
8 – 14 |
| Lunedì 25 Dicembre |
9 – 22 |
| Martedì 26 Dicembre (S.Stefano) |
9 – 22 |
Per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R (art.9), resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 8.00 di ogni Sabato alle ore 24 della domenica successiva, nel periodo dal 27 Maggio al 10 Settembre compresi.
Per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, l’art.2, comma 7 precisa che sono applicabili le disposizioni dettate dall’art.2 sugli anticipi e posticipi dei divieti.
Conformemente a quanto concordato nel Protocollo d’intesa siglato con il Governo il 28 Novembre 2013, entro 3 mesi dall’entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l’obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l’incremento di competitività dell’autotrasporto.
Copia del calendario dei divieti è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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