Vertenze tariffarie Ex Legge 298/74: la decadenza non si applica alla specifica azione di recupero

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Gli Avv. Natale Callipari ed Ivan Di Costa rendono noto che la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4247/12 emessa in camera di consiglio il 7.3.2012 (depositata il 16.3.2012), nel rigettare l’impugnazione promossa da un’impresa committente, ha confermato il capo della sentenza della Corte d’Appello di Trento, con cui era stata ritenuta tempestiva la citazione promossa da un autotrasportatore per il pagamento della differenza tariffaria in suo favore calcolata in base alle (allora vigenti) tariffe c.d. “a forcella” (ex l. 298/1974), benché questa fosse stata proposta dopo il 25 luglio 2005.

Il Supremo Collegio ha ritenuto, infatti, che il termine di decadenza di quattro mesi (dall’entrata in vigore della legge ossia dal 25.3.2005) fissato dall’art. 3 della l. 32/2005 (legge delega per la riforma dell’autotrasporto) non si applichi alla specifica azione di recupero tariffario esercitabile dal vettore stradale in base alla previgente disciplina.

Il principio espresso nella decisione in commento assume una notevole valenza in vista della risoluzione in favore dei vettori di quei contenziosi tariffari tuttora pendenti davanti agli uffici giudiziari nei quali sia stata sollevata dalla committenza eccezione pregiudiziale di decadenza dall’azione ai sensi dell’articolo di legge appena richiamato.