
Importi delle operazioni in materia di motorizzazione
12 Giugno 2007
UNICO 2007. Differimento del versamento del saldo 2006 e dell’acconto 2007.
12 Giugno 2007Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2007, pubblicato sulla G. U. n. 122 del 28 maggio 2007.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato gli importi del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate alle Camere di Commercio per il 2007, nonch? le modalit? di riscossione dello stesso.
Riguardo al primo punto, si fa presente che le quote del corrente anno sono rimaste invariate rispetto a quelle del 2006 e che in particolare prevedono:
A. l’importo del diritto fisso per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro imprese ammontante a 80,00 ? – per le imprese individuali e 144,00 ? – per le societ? semplici non agricole;
B. aliquote e scaglioni di fatturato per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, nonch? il corrispondente metodo di determinazione degli importi ottenuto applicando al fatturato dell’esercizio 2006, le seguenti misure fisse o aliquote per scaglione di fatturato:
| Scaglioni di fatturato | Aliquote | da Euro | a Euro | Fino a | 516.456,00 | Euro 373,00 (misura fissa) | Oltre 516.456,00 | 2.582.284,00 | 0,0070% | Oltre 2.582.284,00 | 51.645.689,00 | 0.0015% | Oltre 51.645.689 | 0,0005% (fino ad un massimo di ?77.500,00)
Nel caso in cui gli importi derivanti dall’applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato siano pari o superiori all’importo dovuto per il 2006, le imprese sono tenute al pagamento dell’importo versato nel 2006; C. le nuove imprese iscritte nella sezione speciale nel corso del 2007 e dopo l’entrata in vigore del decreto in oggetto, verseranno l’importo di cui al punto A; mentre le imprese nuove iscritte nella sezione ordinaria nel corso del 2007 e dopo l’entrata in vigore del decreto pagheranno i seguenti importi fissi: 93 euro se imprese individuali, societ? cooperative o consorzi; 170 euro se societ? di persone e 373 euro se societ? di capitali. Detti importi vanno versati tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione; D. le unit? locali. Le imprese devono versare, per ciascuna delle proprie unit? locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di ?120,00. Per le unit? locali iscritte nel corso del 2007 e dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, l’importo ? pari al 20% di quanto indicato al precedente punto C. Le unit? locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, devono versare, invece, un diritto annuale pari ad ? 110,00. Si rammenta infine che il termine entro il quale le imprese sono tenute al versamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio, tramite il modello F24 (codice tributo 3850), coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi (cio? al 18 giugno 2007, o entro il 16 luglio 2007 con la maggiorazione del 0,40%). SANZIONI Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2006, potranno usufruire, entro un anno dalla scadenza del ravvedimento operoso (d.lgs.472/97) per regolarizzare la posizione contributiva. Fonte: |


