TRI12302 – Iva per cassa. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012 e provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 21.112012.

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NOR12303 – MODIFICATA – Attuazione norme del codice della strada in materia di eliminazione della targa ripetitrice e di annotazione del mutamento del possesso del veicolo.
23 Novembre 2012

Roma, 23 Novembre 2012

TRI12302
SM

OGGETTO: Iva per cassa. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012 e provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 21.112012.

Come noto, l’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto “Decreto crescita”, commentato con la circolare Conftrasporto NOR12229 del 21 Agosto scorso), prevede che per i soggetti passivi Iva con volume d’affari non superiore a 2 mln di €uro che abbiano optato per il regime dell’Iva per cassa, l’imposta diventi esigibile non dal momento dell’emissione della fattura (come avviene di regola) bensì da quando il corrispettivo viene effettivamente incassato.

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), sono state emanate le disposizioni attuative della norma in esame, inclusa la data di entrata in vigore del nuovo regime di liquidazione dell’imposta, mentre con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 Novembre u.s, sono state dettate le regole per l’esercizio dell’opzione

1. Presupposti per l’applicazione della liquidazione Iva per cassa
Circa i presupposti per l’applicazione della liquidazione dell’Iva per cassa, il decreto ribadisce quanto già stabilito nell’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012, stabilendo che possono optare per questo regime  coloro che, durante l’anno solare precedente, hanno realizzato (o – in caso di inizio di attività – prevedono di realizzare) un volume di affari non superiore ai 2 milioni di euro. Scegliendo questo regime Iva, si determinano queste conseguenze:
–  l’Iva sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o il committente, prima della scadenza di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
– l’Iva sugli acquisti di beni o di servizi può essere detratta, soltanto dopo il pagamento dei relativi corrispettivi.

La scelta dell’opzione per cassa non coinvolge i committenti del servizio (o i cedenti dei beni)  che, quindi, continuano a detrarre l’Iva al momento dell’effettuazione dell’operazione (a prescindere dal pagamento) a meno che, a loro volta, non abbiano optato anch’essi per il regime dell’Iva per cassa; in quest’ultimo caso, potranno detrarre l’Iva soltanto dopo aver pagato il corrispettivo al prestatore del servizio (o al cessionario del bene).
Nel calcolo del volume di affari devono essere considerate sia le operazioni assoggettate al regime dell’Iva per cassa, che le operazioni escluse da tale regime.

2. Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa
Sono escluse dalla disciplina dell’Iva per cassa:

a) le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’Iva (quali, ad esempio: il regime applicabile agli imprenditori agricoli, di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972; il regime applicabile alle attività di intrattenimento, di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972; il regime applicabile alle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972);
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;
c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’Iva mediante il meccanismo dell’“inversione contabile” (cosiddetto “reverse charge”);
d) le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 (si tratta, in pratica, delle operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti pubblici per cui l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi)

Per quanto riguarda l’autotrasporto, la scrivente ha provveduto a richiedere dei pareri sull’applicabilità di questo regime, e tutti quanti hanno concluso in senso favorevole all’applicazione anche per il nostro settore. Ciò in quanto la disposizione speciale prevista per la registrazione e la conseguente liquidazione dell’imposta (grazie alla quale, ricordiamo, le nostre imprese annotano le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione – vedi l’art. 74, comma 4 del D.P.R 633/1972), non costituisce un regime speciale di detrazione e, pertanto, non ricade nel divieto di cui alla sopra citata lett. a).

3. Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

a) gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’Iva con il meccanismo dell’“inversione contabile” (cosiddetto “reverse charge”);
b) gli acquisti intracomunitari di beni;
c) le importazioni di beni;
d) le estrazioni di beni dai depositi Iva.

4. Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore
Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’Iva per cassa, il cedente del bene od il prestatore del servizio sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Esse concorrono a formare il volume di affari del cedente del bene o del prestatore del servizio, e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Le operazioni soggette all’Iva per cassa sono computate nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui viene incassato il corrispettivo o, in assenza di pagamento, alla scadenza del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (art.4, comma 3 del decreto). Peraltro, per l’autotrasporto occorre tener conto dell’agevolazione prevista per la registrazione delle fatture (e per la conseguente liquidazione dell’imposta), che avviene nel trimestre solare successivo a quello di emissione. Pertanto, l’impresa di autotrasporto che, per un servizio effettuato il 2 Maggio 2013, incassi il corrispettivo  il 30 Giugno 2013, poiché registra la fattura entro il 30 Settembre 2013 (quindi, nel trimestre solare successivo all’emissione della fattura), provvede a liquidare l’Iva entro il 16 Novembre 2013, in occasione della scadenza prevista, per i contribuenti ordinari, per le liquidazioni del terzo trimestre.

Qualora sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Infine, le fatture emesse devono recare l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, con l’indicazione della relativa norma istitutiva (art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83). L’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

5. Esercizio e revoca dell’opzione
L’opzione per l’applicazione del regime dell’Iva per cassa e la sua revoca, sono state disciplinate con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 Novembre u.s. In pratica, la scelta di questo regime si desume dal comportamento concludente del contribuente, e deve essere comunicata all’amministrazione nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta effettuata.

6. Efficacia
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno di esercizio ovvero dalla data di inizio attività, quando questa cominci in corso d’anno. Tuttavia, per l’anno 2012, l’Iva per cassa è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012, e va comunicata con la dichiarazione annuale ai fini Iva del 2012. L’efficacia permane per un triennio nel corso del quale il contribuente resta vincolato a questa scelta, a meno che il suo volume d’affari non superi i due milioni di €uro; in quest’ultimo caso, egli decade automaticamente da questa opzione per rientrare nel regime Iva ordinario a partire dal mese successivo a quello di superamento della predetta soglia.  Trascorso il primo triennio, l’opzione dell’Iva per cassa si rinnova tacitamente anno per anno, a meno che l’interessato non provveda a revocarla espressamente, mediante comunicazione da eseguire nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta effettuata.

I testi del decreto ministeriale e del provvedimento del direttore delle Entrate , sono disponibili ai  link sottindicati.

Cordiali saluti.

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TRI12302

Decreto Ministeriale

Provvedimento Agenzia delle Entrate