
TRI12302 – Iva per cassa. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012 e provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 21.112012.
23 Novembre 2012
Divieti di circolazione all’estero 2012
23 Novembre 2012Roma, 23 Novembre 2012
NOR12303
SM
Oggetto: Attuazione norme del codice della strada in materia di eliminazione della targa ripetitrice e di annotazione del mutamento del possesso del veicolo.
La riforma del codice della strada a
vvenuta nel 2010 con la Legge n. 120 del 29 Luglio (vedi la circolare Conftrasporto NOR10144 del 30 Luglio dello stesso anno), tra le varie novità introdotte, aveva previsto anche:
a) l’eliminazione dell’obbligo di montaggio della targa ripetitrice sui rimorchi (art.11, comma 2 della Legge 120/2010, di modifica dell’art. 100, comma 4 del c.d.s);
b) l’obbligo di dichiarare al competente Ufficio del dipartimento trasporti, tutti gli atti da cui derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione o che, per un periodo superiore a 30 gg, attribuiscano la disponibilità del veicolo ad un soggetto diverso dall’intestatario del libretto (art. 12, comma 1, della Legge, che introduce il comma 4 bis, art. 94 del c.d.s) .
Peraltro, fino ad ora queste novità erano rimaste sulla carta visto che la loro entrata in vigore era stata subordinata all’emanazione di un Regolamento governativo (D.P.R), che avrebbe dovuto adeguare le norme del Regolamento di esecuzione del c.d.s coinvolte da questi cambiamenti (D.P.R 495/1992).
Il Regolamento governativo è ora approdato sulla Gazzetta Ufficiale (D.P.R 198 del 28 Settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 Novembre) e, pertanto, le predette innovazioni possono diventare operative nei limiti ed alle condizioni specificate dalle norme di Legge istitutive e dal provvedimento del Governo.
ELIMINAZIONE DELLA TARGA RIPETITRICE DAI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI.
Gli articoli dal 2 al 7 del Regolamento dettano le norme per adeguare, sotto il profilo tecnico – costruttivo, le disposizioni del D.P.R 495/1992 a questa novità, affinché le targhe dei rimorchi vengano rese conformi a quelle dei veicoli a motore. La targa ripetitrice verrà automaticamente meno soltanto sui rimorchi immatricolati dal 20 Febbraio 2013, data di entrata in vigore delle norme del Regolamento; per quelli in circolazione alla data del 19 Febbraio 2013, invece, le imprese che vogliono beneficiare di questa novità dovranno procedere a reimmatricolarli (vedi l’art.11, comma 8 della Legge 120/2010).
VARIAZIONI DELL’INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE E INTESTAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI.
L’art.1 del D.P.R in commento, stabilisce:
1. al comma 1, l’obbligo per gli interessati di chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio del Dipartimento Trasporti, per tutti quei mutamenti dell’intestatario non dovuti al trasferimento della proprietà del mezzo (o alla costituzione dell’usufrutto o alla stipulazione di un leasing, per i quali detto obbligo era già previsto), compresi quelli provocati da operazioni di trasformazione e fusione societaria che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico. Lo stesso dicasi per le variazioni delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Al comma 2, l’obbligo per gli Uffici competenti del dipartimento trasporti di procedere, a richiesta degli interessati:
a) all’aggiornamento della carta di circolazione intestata ad altro soggetto, per i veicoli ed i rimorchi acquisiti in disponibilità per periodi superiori a 30 giorni a titolo di comodato o di affidamento in custodia giudiziale. Sulla carta di circolazione viene annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto (nella custodia giudiziale, l’annotazione riguarda il nominativo dell’affidatario).
b) all’aggiornamento del C.E.D (archivio nazionale dei veicoli), nel caso di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni. Nell’archivio verrà inserito il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto.
c) all’aggiornamento della carta di circolazione in tutte le ipotesi, diverse da quelle sopra citate, in cui il veicolo entri in disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai 30 gg, in forza di contratti o di atti unilaterali idonei a trasferirne il possesso.
Ricordiamo che le sanzioni previste per coloro che non adempiano alle predette formalità, sono quella pecuniaria prevista dal comma 3 dell’art. 94 c.d.s (da un minimo di 669 € ad un massimo di 3345 €), unitamente al ritiro della carta di circolazione del mezzo.
Il testo del D.P.R 198/2012 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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