TRI10152 – Credito di imposta sulla tassa automobilistica del 2010 – istituzione del codice tributo, determinazione della misura del beneficio e degli adempimenti necessari per la fruizione

NOR10151 – Misure urgenti per l’autotrasporto – Legge 4 agosto 2010, n. 127, di conversione del decreto legge n. 103/2010

23 Agosto 2010

COS10153 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Luglio 2010)

23 Agosto 2010

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COS10153 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Luglio 2010)

23 Agosto 2010

Roma, 23 agosto 2010

TRI10152

SM

Oggetto: Credito di imposta sulla tassa automobilistica del 2010 – istituzione del codice tributo, determinazione della misura del beneficio e degli adempimenti necessari per la fruizione 

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 Agosto u.s, è stata fissata la misura del credito d’imposta per l’importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010, per i veicoli di massa complessiva non inferiore alle 7,5 ton, posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività di autotrasporto merci dalle imprese autorizzate.Lo stanziamento di 44 milioni di €uro (riconfermato con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 Giugno 2010),  ha consentito di applicare le stesse percentuali di sconto del 2009, che pertanto ammontano al:

38,50% dell’importo pagato quale tassa di possesso 2010, per i veicoli di massa compresa tra le 7,5 e le 11,5 ton;

– 77% dell’importo pagato come tassa di possesso 2010, per i veicoli di massa superiore alle 11,5 ton.

Quanto al codice tributo da indicare sul modello F24, l’Agenzia delle Entrate lo ha determinato nel seguente:

6829 Credito di imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 83 bis, comma 26, d.l. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133

Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento a credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno “2010”, per il quale il credito è concesso.

Prima di utilizzare il credito le imprese sono tenute ad inviare, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (Via Rio Sparto n. 21, cap 65129, Pescara), utilizzando il modello diffuso dall’Agenzia e disponibile, unitamente al Provvedimento delle Entrate del 13 Agosto u.s, al link sottostante (all.1). In essa, le imprese devono dichiarare una serie di condizioni richieste dal D.P.C.M del 3 Giugno 2009 sugli aiuti straordinari alle imprese per fronteggiare la crisi economica, ed in particolare:

– che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 Giugno 2008. Sono ritenute tali le imprese di grandi dimensioni in accertato stato di crisi (es Alitalia), oppure le piccole e medie imprese che hanno perduto più della metà del capitale sociale o verso le quali sia stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.

– che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, aiuti di Stato oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione U.E.

– di usufruire del credito di imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 €uro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui al citato DPCM del 3 Giugno 2009 e degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Effettuato l’invio, il credito può essere utilizzato senza dover attendere una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. I beneficiari della misura devono specificarne l’importo nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di maturazione, ed in quelle dei periodi di imposta in cui il credito viene utilizzato.

Ai link sottocitati sono disponibili.

– il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 Agosto 2010, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare al Centro Operativo di Pescara della medesima Agenzia (all.1);

– la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 Agosto, che fissa il codice tributo dell’agevolazione (all.2).

Cordiali saluti 

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TRI10152

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 Agosto 2010,

risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 Agosto