Trasporto Rifiuti – Sentenza Corte di Giustizia Europea del 9 giugno 2005

ATTENZIONE – Trasporti Internazionali ? Austria

22 Giugno 2005

Tariffe Obbligatorie

24 Giugno 2005

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24 Giugno 2005

Imprese che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi o di propri rifiuti pericolosi per quantit? inferiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno

Con sentenza del 9 giugno scorso, la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia poich? con l’articolo 30, comma 4, del decreto Legislativo 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) non ha rispettato la direttiva comunitaria 91/156 relativa ai rifiuti, e 91/689 relativa ai rifiuti pericolosi, che assoggettano all’obbligo di iscrizione le imprese che, nell’ambito della loro attivit?, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse.

Con l’articolo 30, comma 4, del Ronchi, l’Italia ha difatti esonerato dall’obbligo d’iscrizione all’Albo Gestori di Rifiuti, le imprese che esercitano:

– la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stese prodotti, come attivit? ordinaria e regolare;
– la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi da esse stesse prodotti nei limiti non superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno.

In forza di tale sentenza, quindi, il Governo italiano ? chiamato a modificare nuovamente la propria legislazione sui rifiuti (pena la condanna a versare alle casse europee un’ammenda giorno per giorno pi? gravosa) ed in particolare il citato articolo 30 del D. Lgv. 22/97, reintroducendo l’obbligo per le imprese che producono rifiuti e provvedono direttamente al loro trasporto di iscriversi all’Albo Gestori.

Fermo restando che attualmente non cambia nulla, si segnala che una volta che verr? reintrodotto l’obbligo in parola ? che sar? nostra cura comunicare tempestivamente ? le imprese produttrici di rifiuti potranno alternativamente scegliere se iscriversi all’Albo, con tutti gli oneri per essa previsti, e curare direttamente il trasporto, oppure affidare i rifiuti prodotti a vettori regolarmente iscritti, per osservare esattamente gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti ed evitare di incorrere in sanzioni per smaltimento illecito degli stessi.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto