Trasporto di merci pericolose via nave

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Proroga del termine per l’applicazione della risoluzione IMO in materia di rizzaggio dei veicoli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 Luglio scorso, ? stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Giugno 2005, che proroga al 31 Ottobre di quest’anno (dal 15 Febbraio 2005) il termine a partire dal quale, ai soli fini dell’imbarco su nave, i veicoli stradali che trasportano merci pericolose (diversi dai veicoli cisterna e da quelli adibiti al trasporto di esplosivi, per i quali la prescrizione ? operativa dal 15.2.2004), dovranno essere muniti di un documento che ne attesti la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14), in materia di sistemazioni di rizzaggio.

Ricordiamo che, per i predetti veicoli, il rilascio di questo documento (che avviene a cura dell’Amministrazione del Paese d’immatricolazione del mezzo, ovvero di organismi da quest’ultima autorizzati) ? una delle condizioni necessarie previste dall’allegato al D.M. 13.1.2004, affinch? le autorit? marittime concedano l’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto marittimo, ed il nulla osta allo sbarco e reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose.

Pare giusto rammentare che il Decreto del Ministero dei Trasporti, del 13.1.2004, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 Gennaio scorso contiene proprio le procedure che devono essere osservate da parte degli armatori marittimi, per richiedere all’autorit? marittima l’autorizzazione all’imbarco e trasporto, o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.

Per quanto concerne l’imbarco su nave dei veicoli stradali che trasportano merci pericolose, segnaliamo che il paragrafo 5 dell’allegato al suddetto decreto, ha stabilito quanto segue:


?5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581 (14) rilasciato dall’Amministrazione del paese di immatricolazione o da Organismi autorizzati dalla stessa. I veicoli cisterna ed i veicoli trasportanti esplosivi devono dotarsi del predetto documento all’atto dell’entrata in vigore del presente allegato (15.2.2004). Per i rimanenti veicoli la presente disposizione entrer? in vigore un anno dopo il termine sopraccitato ?.

Agli interessati a conoscere il testo della predetta risoluzione IMO, segnaliamo che la stessa pu? essere acquistata presso il sito internet dell’International Maritime Organization www.imo.org/home.asp , sezione ?Imo documents? – ?Pubblication? ? ?Basic Documents and Resolution?.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto