Trasporto barbabietole da zucchero.

Trasporti eccezionali.

23 Luglio 2008

INPS. Verifica regolarit? contributiva.

23 Luglio 2008

Trasporti eccezionali.

23 Luglio 2008

INPS. Verifica regolarit? contributiva.

23 Luglio 2008

Sottoscrizione Accordo volontario di settore per la campagna 2008/2009.

E’ stato sottoscritto il 18 luglio scorso a Minerbio (BO), l’Accordo volontario di settore per il trasporto delle barbabietole da zucchero relativo alla campagna bieticolo-saccarifera 2008/2009.

Come lo scorso anno, l’accordo ? stato concluso tra l’utenza del settore saccarifero (Associazioni bieticole, Unionzucchero e societ? saccarifere) e tutte le Associazioni dei vettori presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori. Esso si applica essenzialmente al trasporto di barbabietole da zucchero e prevede una durata simile all’anno: cio? quella della campagna bieticolo-saccarifera 2008-2009.

Pur confermando (ai sensi della riforma) che i corrispettivi per i servizi di trasporto vengono determinati tra le parti contraenti tenendo conto delle voci di costo fisse e variabili, nonch? delle condizioni di efficienza, di produttivit? e di sicurezza che vettore e committente si garantiscono reciprocamente di offrire (art. 4), il nuovo accordo volontario prevede che ?i corrispettivi dei servizi di trasporto che raggiungono livelli di produttivit? di cui al successivo punto 4.3?, abbiano un aumento medio del 4,59% rispetto al fatturato dello scorsa campagna 2007/2008 e che continui ad operare una clausola di salvaguardia legata al costo del gasolio al 31.08.2008. Clausola, nella quale l’incidenza del gasolio ? stata portata al 30% sul costo totale del trasporto, in analogia a quanto previsto dalle nuove disposizioni per l’adeguamento automatico dell’incremento del gasolio (concordate con il Governo nel protocollo del 25 giugno scorso), e che sar? verificata tra le parti entro il prossimo 12 settembre 2008.

Anche questo nuovo accordo prevede ? analogamente al precedente – disposizioni sulla:

– valutazione della terra trasportata (articolo 5);

– modalit? per la fatturazione ed il pagamento dei servizi specifici di trasporto, in linea con le disposizioni sui nuovi termini di pagamento, concordate con il Governo nel ricordato protocollo del 25 giugno 2008 (articolo 6);

– la formazione di specifici Gruppi di Lavoro (tra al Direzione degli zuccherifici, le associazioni dei bieticoltori e quelle dei vettori) per la migliore esecuzione dei trasporti e delle esigenze della lavorazione di ogni stabilimento (articolo 7)
– la forma dei contratti attuativi dell’Accordo volontario, da fare in forma scritta (articolo 9);

– la legittimazione dei vettori, compresi i sub-vettori, cui ? possibile affidare fino ad un massimo del 30% dei servizi di trasporto (art. 10);

– la responsabilit? delle parti (art. 11), conforme alle disposizioni sulle responsabilit? condivise, di cui agli articoli 7 ed 8 del menzionato decreto 286/2005;

– la sicurezza sociale (art. 12, osservanza del vettore del CCNL sui dipendenti e delle disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale);

– il risarcimento del danno per perdita ed avaria della merce trasportata (art. 13), conforme ad 1 euro a chilogrammo, indicato dall’art. 10 del decreto 286;

– la costituzione infine di una Commissione di verifica, composta da rappresentanti delle parti, allo scopo di garantire la corretta applicazione dell’accordo (art. 14).

Per eventuali informazioni ed approfondimenti rivolgersi alla Associazione territoriale.