Trasporti Internazionali – Austria. Nuovi divieti di circolazione sull’Asse del Brennero.

Camera di Commercio. Diritto annuale per l’anno 2005.

26 Aprile 2005

Caro Gasolio. Intesa raggiunta presso il Ministero delle Attività Produttive

26 Aprile 2005

Camera di Commercio. Diritto annuale per l’anno 2005.

26 Aprile 2005

Caro Gasolio. Intesa raggiunta presso il Ministero delle Attività Produttive

26 Aprile 2005

L’AISO Vienna ha comunicato che, sull’asse del Brennero, le autorità austriache hanno introdotto dei divieti supplementari di circolazione (che, quindi, vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti dall’Austria ad inizio anno, che potrete consultare nella sezione del sito confederale dedicata ai divieti di circolazione estero).

In particolare, tali divieti supplementari si applicheranno nei confronti dei veicoli adibiti al trasporto merci, di massa superiore alle 7,5 ton, che circolino in direzione dell’Italia sull’A12, tra la frontiera nazionale a Kufstein e l’uscita a Imst, e sull’A13 tra la frontiera nazionale e l’uscita ad Innsbruck Sud.

Le nuove giornate di divieto sono le seguenti:

– 25/03/05 dalle ore 18,00 alle ore 20,00;
– 26/03/05 dalle ore 10,00 alle ore 15,00;
– 25/04/05 dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
– 2/6/05 dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
– 29/07/05 dalle ore 18,00 alle ore 22,00;
– 30/07/05 dalle ore 09,00 alle ore 15,00;

I divieti sopra illustrati non si applicheranno in alcuni casi, tra i quali evidenziamo:

– trasporto di carne di macellazione o di animali vivi, di prodotti deperibili, o giornali e periodici;
– consegne urgenti alle stazioni di servizio;
– servizio di rimorchio e di riparazione automobile;
– raccolta dei rifiuti ed eliminazione dei rifiuti tossici;
– tragitti effettuati nel quadro di un trasporto combinato strada – rotaia, dal mittente fino alla più vicina, adeguata, stazione di carico, ovvero dalla più vicina, idonea, stazione di scarico fino al destinatario, compreso il ritorno fino alla più vicina stazione di carico (Per usufruire di questa deroga, il trasportatore dovrà avere a bordo un documento (CIM/UIRR), debitamente compilato, che attesti che il veicolo o la sua sovrastruttura – cassa mobile, contenitore – è stato trasportato, o dovrà esserlo, per ferrovia).

– i tragitti effettuati con un veicolo vuoto fino ad una delle seguenti destinazioni:
a) luogo di residenza del conducente;
b) sede della società;
c) terminal di merci;
d) parcheggio per automezzi pesanti;
e) luogo di stazionamento permanente del veicolo;
f) luogo dove il trasportatore fornisce all’autista la possibilità di fare il tragitto di ritorno con trasporto pubblico o in un veicolo che appartiene alla società.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto