
I pesanti riflessi legati alla chiusura per cinque anni , causa lavori, di un tratto della Salerno – Reggio Calabria
11 Ottobre 2007
Trasporti Internazionali. Svizzera
11 Ottobre 2007Disposizioni per l’effettuazione del cabotaggio
Dallo scorso mese di luglio sono in vigore in Austria nuove disposizioni per l’effettuazione dei servizi di cabotaggio stradale (in forza della legge austriaca sul trasporto delle merci e dell’ordinanza sul controllo dei cabotaggi n. 132/2007) che – analogamente a quelle previste in Italia – stabiliscono che i servizi di cabotaggio vanno svolti a titolo temporaneo per massimo 30 giorni all’interno dei 60 di validit? del foglio di controllo, cio? del documento necessario per il loro regolare svolgimento.
Il foglio di controllo va chiesto al Ministero Federale per i Trasporti austriaco (anche per e-mail) almeno due settimane prima dell’inizio del periodo di validit? (di 60 giorni). Il costo della richiesta ? stato fissato in 15,30 euro.
Terminati i 60 giorni di validit? il foglio di controllo va restituito al Ministero austriaco. Il vettore comunitario che svolge servizi di cabotaggio in Austria con un veicolo, deve lasciare il territorio austriaco almeno una volta al mese con quello stesso veicolo.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni


