Trasporti Internazionali – Cabotaggio stradale in Grecia

Mancata taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità

3 Luglio 2006

Tunnel del Monte Bianco. Nuove tariffe a partire da luglio 2006

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Con nota del 12 giugno 2006 (prot. n. 10018), la nostra Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose segnala che il Ministero dei Trasporti ellenico ha emanato una disciplina riguardante l’esercizio dell’attività di cabotaggio stradale da parte dei vettori comunitari.

Detta disciplina prevede in particolare che:
– il periodo massimo di svolgimento dei trasporti di cabotaggio in territorio greco sia di dieci giorni per ciascun mese e che, tra un trasporto di cabotaggio ed un altro, ci debba essere un intervallo di almeno un giorno;
– il reddito realizzato attraverso le operazioni di cabotaggio stradale sia assoggettato alla tassa sul reddito greca ed all’IVA: le imprese di trasporto sono obbligate a farsi rappresentare a fini fiscali da un agente;
– per ciascuna operazione di cabotaggio stradale va emesso uno specifico documento di trasporto. Copia dei documenti relativi ai trasporti di cabotaggio più recenti (il Ministero greco non precisa il periodo – ndr.) vanno mantenuti a bordo del mezzo, per facilitare le attività di controllo.

Da ultimo, il Ministero greco precisa che nell’esecuzione dei trasporti di cabotaggio vanno tenuti a bordo del veicolo i seguenti documenti:

– carta di circolazione del veicolo;
– copia conforme della licenza comunitaria;
– certificato d’ispezione tecnica (l’avvenuta revisione ndr.);
– ricevuta di pagamento delle tasse automobilistiche (quantunque in Italia non obbligatoria a bordo del veicolo);
– una carta della sicurezza sociale rilasciata a nome del conducente/dipendente dell’impresa di trasporto (probabilmente la tessera sanitaria).

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni