
Mancata taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità
3 Luglio 2006
Tunnel del Monte Bianco. Nuove tariffe a partire da luglio 2006
3 Luglio 2006Con nota del 12 giugno 2006 (prot. n. 10018), la nostra Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose segnala che il Ministero dei Trasporti ellenico ha emanato una disciplina riguardante l’esercizio dell’attività di cabotaggio stradale da parte dei vettori comunitari.
Detta disciplina prevede in particolare che:
– il periodo massimo di svolgimento dei trasporti di cabotaggio in territorio greco sia di dieci giorni per ciascun mese e che, tra un trasporto di cabotaggio ed un altro, ci debba essere un intervallo di almeno un giorno;
– il reddito realizzato attraverso le operazioni di cabotaggio stradale sia assoggettato alla tassa sul reddito greca ed all’IVA: le imprese di trasporto sono obbligate a farsi rappresentare a fini fiscali da un agente;
– per ciascuna operazione di cabotaggio stradale va emesso uno specifico documento di trasporto. Copia dei documenti relativi ai trasporti di cabotaggio più recenti (il Ministero greco non precisa il periodo ndr.) vanno mantenuti a bordo del mezzo, per facilitare le attività di controllo.
Da ultimo, il Ministero greco precisa che nell’esecuzione dei trasporti di cabotaggio vanno tenuti a bordo del veicolo i seguenti documenti:
– carta di circolazione del veicolo;
– copia conforme della licenza comunitaria;
– certificato d’ispezione tecnica (l’avvenuta revisione ndr.);
– ricevuta di pagamento delle tasse automobilistiche (quantunque in Italia non obbligatoria a bordo del veicolo);
– una carta della sicurezza sociale rilasciata a nome del conducente/dipendente dell’impresa di trasporto (probabilmente la tessera sanitaria).
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni


