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Si trascrive di seguito un documento elaborato dalla Sezione trasporti Internazionali della Confederazione in materia di cabotaggio
ALLARGAMENTO DELLA UNIONE EUROPEA : TRASPORTI DI CABOTAGGIO
I regolamenti che disciplinano la materia, definiscono cabotaggio il trasporto di merci in conto terzi fatto da un vettore, titolare di licenza comunitaria, a titolo temporaneo e senza disporvi di alcuna sede, nel territorio di altro Stato membro (detto Stato ospitante ).
Anche il trasporto in conto proprio pu? essere fatto in cabotaggio ( regolamento (CE) n.792/94 della Commissione dell’8 aprile 1994 ).
In altri termini, col termine cabotaggio si indica la possibilit?, data a vettori non residenti, di effettuare trasporti nazionali nel territorio di uno Stato non di stabilimento.
Basta scorrere gli Accordi bilaterali conclusi tra oppure con Stati non facenti parte dell’Unione Europea, per rilevare che gli Stati non hanno mai previsto, per i vettori di un altro Stato, la possibilit? di inserirsi nei trasporti nazionali.; anzi lo hanno espressamente proibito. Le ragioni di simile universale atteggiamento sono facilmente intuibili.
L’introduzione del trasporto di cabotaggio nell’area comunitaria ? attuazione dovuta del principio contenuto nella prima versione dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del Trattato che istituisce la Comunit? europea. Nonostante il dettato dell’articolo75, le resistenze degli Stati membri erano tali che, per superarle, sono stati necessari diversi regolamenti che hanno introdotto il trasporto di cabotaggio nel territorio della Comunit?, limitandolo tuttavia ai soli vettori titolari di licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) 881/92.
In ordine di tempo, il primo regolamento che disciplina il trasporto di cabotaggio ? il 4059/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, l’ultimo, il 3315/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994.
Fondamentale comunque ? il regolamento 3118/93 del Consiglio del 25 ottobre 1994 il cui articolo 2 stabilisce che il regime di autorizzazioni e di contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio cessa di essere applicabile il 1? luglio 1998.
E’ dal 1? luglio 1998 che i trasporti di cabotaggio sono eseguiti senza autorizzazione. Il periodo che va dal 1? luglio 1990 al 30 giugno 1988, ? un periodo di sperimentazione: i trasporti di cabotaggio sono fatti con autorizzazione e sono contati; nel frattempo, cresce il numero complessivo delle autorizzazioni di cabotaggio in modo da rendere non traumatico il passaggio dal sistema autorizzativo contingentato alla liberalizzazione. Nel 1990, il contingente di cabotaggio comprendeva 15.000 autorizzazioni della durata di due mesi; nel 1997 ,65.928 (aumento costante del 30% annuo a partire dal 1995).
Occorre riconoscere che l’operazione ? stata ben condotta e che alla fine ? stata anche, indolore. Sennonch?, la cessazione del rilascio delle autorizzazioni di cabotaggio ha contribuito ad aumentare la confusione esistente nel settore ed ha fatto ritenere ai pi? che la liberalizzazione coincidesse con la possibilit? di inserire stabilmente nel mercato interno vettori comunitari non residenti.
Il tema principale di questo intervento ? stabilire cosa pu? essere fatto nel settore trasporto di cabotaggio tenuto conto della attuale legislazione comunitaria.
Le condizioni che il vettore deve soddisfare per potere effettuare trasporti di cabotaggio sono 1? che sia titolare di licenza comunitaria; 2? che il trasporto sia fatto a titolo temporaneo; 3? che il vettore non abbia una sede o altro stabilimento nel territorio dello Stato ospitante.
1? licenza comunitaria.
La licenza comunitaria ? stata introdotta con il regolamento 881/92 e disciplina i trasporti effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o pi? Stati membri, vale a dire i trasporti internazionali. Successivamente, dopo avere definito il concetto di trasporti internazionali, il regolamento stabilisce, per il rilascio della licenza, che il vettore a) sia stabilito in uno Stato membro in conformit? alla legislazione del medesimo e b) sia abilitato, in conformit? della normativa comunitaria e della legislazione dello Stato di stabilimento in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.
I vettori che soddisfino le due condizioni possono chiedere ed ottenere il rilascio della licenza comunitaria e ?un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria a titolo di piena propriet? o ad altro titolo, in particolare in virt? di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.
Il vettore pu? quindi ottenere una licenza comunitaria ed un numero non quantificabile di copie certificate conformi.
Questo ? un punto fondamentale di riflessione per due motivi. Il primo: un numero indefinito di copie conformi pu? dare luogo, sia sui trasporti internazionali sia sui trasporti di cabotaggio, a situazioni abnormi difficilmente governabili; il secondo: le copie conformi sono documenti che vanno controllati fuori dal territorio dello Stato di stabilimento del vettore dovendo stare a bordo di veicoli che effettuano trasporti internazionali. Ma il controllo internazionale si limita,generalmente, alla visione della copia certificata conforme; mentre nel caso di trasporto di cabotaggio, occorre anche stabilire se l’impresa abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal regolamento sul cabotaggio.
2? A titolo temporaneo.
Il significato della frase ?a titolo temporaneo?, nel regolamento 3118/93, trova la sua spiegazione e precisazione nell’autorizzazione che aveva la funzione di limitare la quantit? dei trasporti di cabotaggio che potevano essere effettuati ed aveva una validit? di due mesi o, a richiesta, di un mese.
Il veicolo, in disponibilit? di un’impresa non residente, che stava facendo un trasporto internazionale di merci, poteva nell’arco di validit? temporale dell’autorizzazione, fare trasporti di cabotaggio ma non significava che il veicolo, accompagnato da autorizzazione di cabotaggio, era abilitato a restare sul territorio dello Stato ospitante per due mesi.
Non c’? alcun elemento giuridico, sul quale basarsi, per sostenere la tesi che il veicolo era autorizzato a restare o a sostare nel territorio dello Stato ospitante per due ininterrotti mesi o che potesse effettuarvi un numero indefinito di trasporti di cabotaggio.
In caso contrario la normativa sul cabotaggio avrebbe previsto, espressamente, che l’autorizzazione permetteva al veicolo di sostare, per due mesi, sul territorio dello Stato ospitante per svolgervi attivit? di cabotaggio. Avrebbe eliminato ogni riferimento al trasporto internazionale di merci ed avrebbe ?dimenticato? uno degli scopi che hanno ispirato la normativa sul cabotaggio: evitare, per quanto possibile, che il veicolo che aveva trasportato un carico di merci in un altro Stato fosse costretto a ritornare vuoto nello Stato di stabilimento. Concetto questo che emerge con encomiabile chiarezza nell’articolo 12 dell’Accordo tra Unione Europea e Confederazione svizzera dove ? detto che il gran cabotaggio per i vettori svizzeri ? ammesso a condizione che sia limitato ?ad una operazione di trasporto, sulla via del ritorno, successiva ad un trasporto di merci fra la Svizzera e uno Stato membro della Comunit??.
3? Senza avere sede o stabilimento nel territorio dello Stato ospitante.
L’impresa che ha un punto organizzativo ? riconosciuto o meno ? nel territorio dello Stato ospitante, non pu? effettuarvi trasporti di cabotaggio. Ad esempio, l’impresa che ha sedi in Germania ed in Italia, n
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


