
Vertenza Governo – Autotrasporto
9 Novembre 2004
Vertenza Governo – Autotrasporto. Le dichiarazioni del Segretario Nazionale sull’incontro di Palazzo Chigi dell’8 novembre
16 Novembre 2004Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di proroga
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n? 264 del 10 Novembre 2004 il Decreto Legge 9 Novembre 2004, n? 266 che, tra le altre disposizioni ivi contenute, proroga i termini per il montaggio, sui mezzi pesanti, delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti e dei dispositivi anti?nebulizzazione dell’acqua.
In particolare, l’art 7 del Decreto sopra citato, nel confermare le nuove scadenze ha riscritto i commi 2 bis e 2 ter, art 72 del c.d.s (che, in materia di obblighi di montaggio delle strisce retroriflettenti e dei dispositivi anti nebulizzazione dell’acqua, ne definivano le modalit? di applicazione), introducendo alcune modifiche rispetto al precedente testo.
Di seguito, riportiamo la nuova formulazione dei commi 2 bis e 2 ter, dell’art.72 del c.d.s (le modifiche sono state indicate con il carattere grassetto, mentre la precedente formulazione ? riportata, tra parentesi, in corsivo)
***-***
ART. 72, comma 2 bis c.d.s.
?Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati (semirimorchi) adibiti al trasporto di cose, nonch? classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, devono altres? essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti (di tali strisce) sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1 Aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 Dicembre 2005?.
ART.72, comma 2 ter c.d.s.
?(Durante la circolazione) Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose (o di persone), di massa a pieno carico superiore a 7,5 t (7 t), immatricolati in Italia a decorrere dal 1 Gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti?.
***-***
La riscrittura di queste due norme comporta delle conseguenze molto interessanti per il montaggio sia delle strisce retroriflettenti che dei dispositivi anti nebulizzazione.
In merito alle strisce posteriori e laterali retroriflettenti, il nuovo testo del comma 2 bis, art. 72 del c.d.s conferma il rinvio al 31 Dicembre del 2005 dell’obbligo di installarle sui veicoli in circolazione, immatricolati in Italia, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton; mentre per i mezzi pesanti di nuova immatricolazione, tale obbligo scatta dal 1 Aprile del 2005. Per il resto, il comma in questione introduce alcune modifiche lessicali al precedente testo (ad es., i riferimenti ai semiarticolati in luogo dei semirimorchi, ed ai trasporti specifici), che necessitano di un maggior approfondimento sulla loro effettiva portata.
Per quanto riguarda, invece, i dispositivi per ridurre la nebulizzazione dell’acqua, il nuovo comma 2 ter, art. 72 del c.d.s, nel confermare che l’obbligo di installazione scatter? dal 1 Gennaio del 2006, ha elevato a 7,5 tonnellate (dalle precedenti 7 ton) la soglia minima della massa complessiva dei mezzi sui quali dovranno installarsi.
Fonte:
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto


