SPE20022 – Oggetto: Trasporti vitelli vivi tra Austria e Italia. Accordo bilaterale tra il Ministero della Salute italiano e il Ministero Federale del Lavoro austriaco

INT20021 – Oggetto: Trasporti internazionali. Aumento del salario minimo in Francia e in Germania.

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COS20023 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Dicembre 2019.

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15 Gennaio 2020

Roma, 14 Gennaio 2020

SPE20022
SM

Oggetto: Trasporti vitelli vivi tra Austria e Italia. Accordo bilaterale tra il Ministero della Salute italiano e il Ministero Federale del Lavoro austriaco.

Con una circolare del 20 Dicembre u.s, il Ministero dell’Interno ha diffuso il testo della nota del Ministero della Salute del 21 Novembre u.s, con allegato l’accordo che è stato sottoscritto da quest’ultimo Dicastero con il Ministero Federale del Lavoro austriaco, allo scopo di garantire un elevato livello di benessere dei vitelli in caso di trasporto dall’Austria all’Italia.

L’esigenza di un protocollo nasce dal fatto che, nella maggior parte dei casi, il luogo di destinazione specificato nei certificati sanitari per gli scambi comunitari (TRACES) è un centro di raccolta (quindi, un luogo di destinazione provvisoria), dal quale poi i vitelli, dopo un breve periodo di sosta, vengono trasportati verso allevamenti d’ingrasso siti in Italia (luogo di destinazione definitiva), non ancora noti alle autorità austriache.

In questi casi, l’intesa prevede l’applicazione delle disposizioni per i lunghi viaggi previste nello specifico regolamento (CE) 1/2005, con alcuni accorgimenti:

  • giunti al centro di raccolta, i vitelli devono essere scaricati e abbeverati, e devono riposare per un tempo ragionevole di diverse ore (circostanza, quest’ultima, che è controllata e confermata dall’autorità italiana);
  • è ammesso il successivo spostamento verso il luogo di destinazione definitiva in Italia, purché la durata totale del trasporto dal luogo di partenza in Austria attraverso il Centro di raccolta fino all’allevamento d’ingrasso, non superi il tempo di trasporto previsto per i lunghi viaggi; dopo 9 ore di viaggio, i vitelli devono beneficiare di almeno un’ora di riposo per essere abbeverati e alimentati;
  • nel giornale di viaggio presentato dall’organizzatore, deve essere riportato il tempo di percorrenza previsto verso il centro di raccolta, il periodo di riposo non definito di uno o più ore e il tempo massimo di viaggio verso la destinazione definitiva
  • l’autorità veterinaria locale italiana del centro di raccolta, informa per via telematica quella austriaca del luogo di partenza, circa il luogo di destinazione definitiva (allevamento da ingrasso) dove è stato trasportato ciascun vitello. Una copia dell’allegato utilizzato per la comunicazione accompagna la spedizione, insieme alla rimanente documentazione e al giornale di viaggio, fino al citato luogo di destinazione definitiva.

Cordiali saluti

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SPE20022

Accordo Italia-Austria su trasporto vitelli