SPE19133 – Oggetto: Trasporto di animali vivi della specie suina. Raccomandazioni del Ministero della Salute, per prevenire il rischio della Peste suina africana (PSA).

Ponte di Pasqua, traffico intenso. Nuovi divieti in Austria per i TIR

18 Aprile 2019

NOR19134 – Oggetto: Codice della strada. Illegittimità della revoca automatica della patente prevista dalla legge sull’omicidio stradale. Pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale.

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NOR19134 – Oggetto: Codice della strada. Illegittimità della revoca automatica della patente prevista dalla legge sull’omicidio stradale. Pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale.

18 Aprile 2019

Roma, 18 Aprile 2019

SPE19133
SM

Oggetto: Trasporto di animali vivi della specie suina. Raccomandazioni del Ministero della Salute, per prevenire il rischio della Peste suina africana (PSA).

In relazione all’aumentato rischio di diffusione della Peste suina africana, dall’Europa dell’est verso quella centrale, con nota dell’11 Aprile scorso il Ministero della Salute ha ricordato le prescrizioni legate al trasporto di animali vivi che, se osservate, possono contribuire a mitigare questo rischio.

In particolare, la nota richiama alcuni aspetti essenziali che devono essere oggetto di verifica da parte dei Servizi veterinari locali e delle altre autorità competenti per i controlli:

  • Corrette ed opportunamente documentate procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi, da eseguire presso l’allevamento, il macello o le più vicine stazioni di disinfezione autorizzate. Presso queste strutture – prosegue il Ministero – il protocollo per assicurare una corretta igiene, dovrebbe prevedere la pulizia a secco (con la rimozione del materiale grossolano senza trascurare le parti più nascoste del veicolo – parafanghi, sottoscocca, pedaliera, ecc..), la detergenza e la disinfezione. I veicoli ancora non disinfettati vanno identificati con la scritta “da disinfettare”, mentre su quelli già trattati deve essere apposto un cartello giallo con la scritta “disinfettato”.
  • Modalità di carico/scarico di suini, da effettuare all’esterno dell’area di pertinenza dell’allevamento o, in alternativa, dentro l’allevamento purché il veicolo vuoto, pulito e disinfettato trasporti solo suini provenienti dalla stessa azienda (mono – carico), e che il trasportatore rispetti le misure di biosicurezza di base (es. calzari mono uso).

Nell’ambito dei controlli su strada eseguiti dai veterinari ufficiali in collaborazione con il NAS e le altre Forze di Polizia, circa gli adempimenti richiesti dal Reg. 1/2005 sul benessere animale, il Ministero ricorda di verificare anche la corrispondenza tra le informazioni presenti nel Mod4 e gli animali sul mezzo, oltre che la presenza della documentazione sull’avvenuto lavaggio e disinfezione dello stesso.

Cordiali saluti.

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SPE19133

Circolare Ministero della Salute