SPE16263 – Oggetto: Trasporto animali vivi di lungo raggio. Interpretazione della Corte di Giustizia U.E dei tempi massimi di trasporto e delle pause previste per gli animali bovini

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Roma, 29 Novembre 2016

SPE16263
SM

Oggetto: Trasporto animali vivi di lungo raggio. Interpretazione della Corte di Giustizia U.E dei tempi massimi di trasporto e delle pause previste per gli animali bovini.

Con una Sentenza del 28 Luglio u.s, la Corte di Giustizia della U.E ha fornito l’interpretazione autentica dell’allegato I, capo V, punto 1.4, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali vivi durante il trasporto. Questa norma, infatti, prevede che nel trasporto di lungo raggio di animali bovini (esclusi i vitelli), essi “devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di almeno un’ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore”.

In relazione a questa disposizione,  la Corte di Giustizia ha affermato che:

  • la circostanza che tra i due periodi di quattordici ore sia obbligatoria una sosta di “almeno” un’ora significa che, in concreto, la durata può anche superare l’ora quando ciò appaia necessario per garantire il ristoro degli animali in vista della ripresa del viaggio. Peraltro, la Corte ha evidenziato che, tenuto conto delle condizioni di svolgimento del riposo e del trasporto considerate nel complesso, il prolungamento della sosta oltre l’ora non deve esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili, nel rispetto di quanto prescrive l’art. 3 del Regolamento 1/2005;
  • i periodi di viaggio e di riposo come sopra combinati non possono in ogni caso superare le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungamento di due ore nell’interesse degli animali, tenuto conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione (punto 1.8, all.1, capo V del Reg.1/2005);
  • durante un periodo di viaggio di 14 ore, è possibile effettuare una o più pause la cui durata, tuttavia, concorre al raggiungimento del predetto limite delle 14 ore.

Altra questione affrontata dalla Corte riguarda l’interpretazione del Regolamento U.E 817/2010 sul benessere degli animali bovini durante il trasporto, ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione. In particolare, la Corte ha chiarito che la dicitura apposta dal veterinario ufficiale sul documento che attesta l’uscita degli animali dal territorio U.E, non vincola l’autorità competente per il pagamento delle restituzioni; quest’ultima, infatti, potrebbe decidere diversamente dopo aver analizzato la documentazione prevista dall’art.4.2 del suddetto Regolamento e/o tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto di questa normativa, a maggior ragione quando le osservazioni del veterinario non abbiano interessato le condizioni fisiche e lo stato di salute degli animali trasportati, bensì altri ambiti non di sua stretta competenza.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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SPE16263

Sentenza 28 luglio