

Roma, 9 Dicembre 2015
SPE15320
SM
Oggetto: Requisiti per la circolazione su strada delle piattaforme semoventi eccezionali. D.M del 9 Ottobre 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 Dicembre u.s, è stato pubblicato il Decreto del MIT del 9 Ottobre 2015, n.192, che individua le prescrizioni tecniche per la circolazione su strada delle piattaforme semoventi.
Ai sensi degli art.10 e 59 c.d.s, queste piattaforme sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche, destinate ai trasporti eccezionali su strada di manufatti ovvero di carichi indivisibili a velocità non superiore a 20 Km/h, su percorsi autorizzati dall’ente proprietario della strada. Esse sono costituite da:
a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero
b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto “monolitico”).
In relazione al numero ed al tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro. Sulla base di particolari necessità di trasporto e di movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, queste piattaforme possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla D.G. per la motorizzazione.
Quanto alle verifiche periodiche, l’art. 5 del provvedimento stabilisce che vengano effettuate annualmente su tutti i moduli che compongono il veicolo, a cura dei competenti Uffici delle Direzioni generali territoriali del MIT secondo i tempi e le modalità applicabili previsti dall’art. 80 c.d.s.
La circolazione su strada richiede la preventiva immatricolazione del veicolo, costituito dal gruppo motopropulsore e da uno o più moduli, in modo tale da avere almeno quattro assi a terra (per il cd “monolitico”, il numero minimo di assi è pari a tre). Ogni gruppo motopropulsore è dotato di targa e di carta di circolazione, sulla quale sono riportati il tipo e gli estremi dei moduli abbinabili, nonché le caratteristiche di lunghezza massima verificata ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione stradale. (art. 6).
Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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