
ALB13234 – Pedaggi 2012. Approvazione della delibera da parte del Comitato Centrale.
31 Luglio 2013
LAV13236 – Accordo rinnovo CCNL settore trasporti
2 Agosto 2013Roma, 2 Agosto 2013
SPE13235
SM
Oggetto: documenti di accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 Luglio 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle politiche agricole del 2 Luglio, con il quale viene data attuazione in Italia alle modifiche introdotte dal Regolamento U.E 314/2012 alla documentazione di accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli; tali prodotti sono stati definiti dall’art.2, comma 1, lett. b) del d.m., come quelli “..elencati all’allegato I, parte XII del regolamento (CE) 1234/2007, ivi comprese le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i fermenti alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse”.
Il provvedimento introduce un nuovo documento europeo di accompagnamento (documento MVV), in sostituzione del DOCO/IT, che in questa prima fase verrà utilizzato in formato cartaceo ma che, a regime, dovrà essere compilato in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni che saranno dettate con determinazione dell’Ispettorato centrale contro le frodi alimentari (art. 16 del d.m).
Obbligato alla compilazione del documento è lo speditore, individuato dal d.m “come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell’inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto”.
Il modello è contenuto in allegato al d.m ma, per i trasporti da compiere esclusivamente in Italia, l’art. 5.2 consente l’utilizzo di documenti MVV redatti su modulistiche differenti, purché contengano almeno le stesse informazioni.
Quanto agli adempimenti che il d.m. (art.13) impone al trasportatore, egli deve:
– sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore;
– custodire gli esemplari del documento MVV ed esibirli, insieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo;
– riportare sugli esemplari del documento MVV, casella 16, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo, il vettore o il luogo di consegna;
– conservare l’esemplare di propria spettanza per un periodo non inferiore a 5 anni dalla sua emissione.
La sottoscrizione deve essere apposta all’atto del ritiro dei beni e ne attesta l’aspetto esteriore (compreso il quantitativo ed il numero dei colli), oltre a tutta una serie di informazioni (cambio del mezzo di trasporto, luogo di spedizione, data di inizio del trasporto, apposizione della firma dello speditore e la convalida); nel caso queste indicazioni non fossero esatte, il trasportatore o il conducente inizierà il trasporto soltanto dopo che sia stato redatto un nuovo documento di accompagnamento regolare (art.13.6 del d.m).
Il testo del d.m con il modello MVV e le istruzioni per la compilazione, sono disponibili al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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