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23 Febbraio 2012Roma, 23 Febbraio 2012
SPE12053
SM
Oggetto: Merci pericolose. Scadenza della proroga biennale per la circolazione dei veicoli e delle cisterne costruite prima del 1 Gennaio 1997, non conformi alla normativa A.D.R.
Com’è noto, non più tardi di due anni fa il Ministero dei Trasporti, rispondendo a delle richieste formulate dagli operatori del settore, con un Decreto del 18 Febbraio 2010 ha prorogato la circolazione in ambito nazionale dei veicoli e delle cisterne costruite prima del 1 Gennaio 1997 e non conformi ai requisiti tecnici fissati dall’A.D.R 2009 (direttiva 2008/68 CE , tra cui l’obbligo di montare il dispositivo di frenatura A.B.S ed il rallentatore di velocità – vedi la circolare Conftrasporto SPE10049 del 15 Marzo 2010), per i quali sarebbe altrimenti scattato il divieto di utilizzo previsto dalla citata normativa comunitaria.
Questa proroga è stata costruita su due livelli:
1. una deroga di 25 anni dalla prima immatricolazione per le seguenti tipologie di mezzi:
– per i veicoli cisterna ammessi al trasporto delle sostanze distinte con il n° ONU 1202 (gasolio) o 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
– per i rimorchi cisterna ed i semirimorchi cisterna ammessi al trasporto delle materie contrassegnate con i seguenti n° ONU:
„« 1965 ( idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
„« 1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
„« 1267 (petrolio greggio);
„« 1999 (catrami liquidi);
„« 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
„« 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s).
– per le cisterne ammesse al trasporto delle materie classificate con il n° ONU:
„« 1202 (gasolio);
„« 1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
„« 1267 (petrolio greggio);
„« 1999 (catrami liquidi);
„« 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
„« 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s);
„« materie della classe 2 (gas)
2. per tutti gli altri veicoli che non rientrino in nessuna delle fattispecie prima elencate, una proroga di 24 mesi dall’entrata in vigore del D.M, che scadrà il prossimo 12 Marzo. Tra i veicoli che, a partire da questa data, non potranno più utilizzarsi per il trasporto delle merci pericolose, evidenziamo che rientrano anche i rimorchi e semirimorchi cisterna adibiti al trasporto di gasolio (n° ONU 1202).
Ricordiamo che la circolare del Ministero dei Trasporti n. 34172 DIV3-E del 19 Aprile 2010 (commentata con circolare Conftrasporto SPE10079 del 28 Aprile 2010), ha prescritto che sulle carte di circolazione dei veicoli per i quali si intende fruire della deroga in questione, occorre far inserire dai competenti Uffici della motorizzazione civile la seguente annotazione: “Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al…, ai sensi del comma …. articolo … del DM 18 Febbraio 2010”.
Cordiali saluti.
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