
INT10100 – Trasporti Internazionali – Commissione Mista Italia/Macedonia – Divieto settoriale in Austria
1 Giugno 2010
Accordo volontario Nazionale per il trasporto barbabietole da zucchero
1 Giugno 2010Roma, 1 giugno 2010
SPE10101
SM
Oggetto: Pacchetto igiene – modifica delle linee guida applicative del Regolamento 852/2004
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 Maggio scorso, è stato pubblicato il provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 29 Aprile 2010 (disponibile al link sotto riportato), che modifica le linee guida applicative del Regolamento U.E 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari. Com’è noto, le norme del Regolamento si applicano agli operatori della produzione primaria, compresi i trasportatori, allo scopo di garantire la sicurezza e la rintracciabilità degli alimenti dal luogo di produzione al punto di commercializzazione. Inoltre, le disposizioni del Regolamento si applicano al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.
In Italia, la cogenza di queste norme è stata garantita con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 193 del 6 Novembre 2007 (vedi la circolare Conftrasporto SPE07218 del 16 Novembre 2007), che ha dettato sanzioni precise per la violazione degli adempimenti stabiliti dalla predetta normativa europea.
Il nuovo provvedimento modifica, in alcune parti, quello datato 9 Febbraio 2006 della stessa Conferenza Stato Regioni, eliminando tra le altre cose la distinzione tra D.I.A semplice e D.I.A differita. Pertanto, il soggetto che intenda operare nel settore alimentare, deve notificare questa sua intenzione alla A.S.L in cui ha sede l’attività o dove è residente (per le attività prive di stabilimento, quali il trasporto per conto di terzi), con le modalità e la modulistica stabilite dalle singole Regioni o Province autonome, compresa la comunicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Fatto ciò, egli può iniziare ad operare immediatamente visto che non è prevista nessuna ispezione preventiva della A.S.L; quest’ultima, tuttavia, può sempre verificare la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica e, in caso di false dichiarazioni, procedere alla denuncia del dichiarante ai sensi del D.P.R 445 del 28.12.2000. L’operatore è inoltre chiamato a notificare alla A.S.L competente, la variazione di titolarità o di tipologia di attività nonché la cessazione della medesima.
Appare importante sottolineare che le attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, o di una registrazione/DIA ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un’ulteriore notifica ai fini della registrazione/DIA prevista dal Reg. 852/2004.
Cordiali saluti
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