Sospensione cautelare della Patente di guida ex art.223 c.d.s – Termine per l’emanazione

Taratura degli autovelox – Sentenze della Corte di Cassazione ed interventi del Ministero dell’Interno

31 Marzo 2008

Utilizzo dell’apparecchiatura Photored, in assenza dell’Agente di Polizia.

31 Marzo 2008

Taratura degli autovelox – Sentenze della Corte di Cassazione ed interventi del Ministero dell’Interno

31 Marzo 2008

Utilizzo dell’apparecchiatura Photored, in assenza dell’Agente di Polizia.

31 Marzo 2008

Proseguono le Sentenze della Cassazione che precisano la scadenza entro cui, di fronte a dei danni alla persona originati dalla violazione di norme del c.d.s, il Prefetto deve sospendere la patente di guida in via cautelativa. Dopo aver sottolineato che nonostante il c.d.s non preveda dei termini perentori, la sospensione deve comunque giungere in un arco di tempo ragionevole tenuto conto anche della complessit? dell’istruttoria (Cass., SS.UU, 6.5.2007, n. 13226), la Cassazione ha addirittura indicato il periodo che deve ritenersi tale: si tratta di 90 giorni, ovvero del lasso di tempo normale previsto dalla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, entro il quale la Pubblica Amministrazione ? chiamata a deliberare. In altre parole, dalla lettura coordinata di queste due Sentenze, sembra emergere che il termine di 90 giorni ? quello che meglio soddisfa l’esigenza alla base della sospensione cautelare: ovvero quella di evitare che, in attesa del giudizio penale, un individuo che si sia reso protagonista di condotte di guida illecite, continui a rappresentare un pericolo per l’incolumit? altrui.

Redattore: Centro Informazioni