SIA18213 – Oggetto: Albo gestori ambientali. Circolari di chiarimento sul requisiti di capacità finanziaria e sul criterio delle quantità annue per le sottocategorie della 1.

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Roma, 27 settembre 2018

SIA18213
MQ

Oggetto: Albo gestori ambientali. Circolari di chiarimento sul requisiti di capacità finanziaria e sul criterio delle quantità annue per le sottocategorie della 1.

Con due circolari del 26 settembre 2018 il Comitato nazionale dell’albo dei gestori ambientali ha diramato chiarimenti in merito:

  • al requisito di capacità finanziaria da dimostrare per l’iscrizione all’Albo ed il suo rinnovo (circolare 150/2018);
  • al criterio delle quantità annue per la suddivisione in classi della sottocategorie della categoria 1, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (circolare 151 /2018).

Capacità finanziaria – Viene chiarito che con il nuovo regolamento dell’Albo (DM 120/2014), che richiede espressamente “affidamenti bancari” in luogo delle generiche “referenze bancarie” (previste dal precedente regolamento di cui al DM 406/98), il titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa (tra cui la stessa iscrizione all’albo autotrasportatori conto terzi e al REN), è esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari. Ciò non solo per le categorie del trasporto (1, 4 e 5) ma anche per le iscrizioni e rinnovi nelle altre categorie dell’albo gestori (8, 9 e 10).

Sottocategorie della 1 – Nelle sottocategorie della 1 suddivise in classi per le quantità annue trasportate (quali la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani nelle aree portuali, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, il trasporto dei rifiuti urbani da impianti di stoccaggio / centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade, nonché la raccolta ed il trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua), vanno incluse non solo le imprese iscritte all’albo dalla data di individuazione delle citate sottocategorie, cioè dal 1° febbraio 2017 entrata in vigore della delibera 5 del 3 novembre 2016, ma anche le imprese già iscritte alla data dell’entrata in vigore della citata delibera.

Si riportano nel link sottindicato il testo delle circolari appena esaminate.

Cordiali saluti

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SIA18213

Circolare n. 150

Circolare n. 151