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15 Gennaio 2018Roma, 15 gennaio 2018
SIA18013
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Requisiti e verifiche del Responsabile Tecnico. Chiarimenti del Comitato Nazionale Albo gestori ambientali.
Con circolare 12 gennaio 2018, prot. n. 59, il Comitato Nazionale ha chiarito alcune disposizioni della propria delibera n. 6/2017, sui requisiti del Responsabile Tecnico (RT) delle imprese di trasporto e di gestione dei rifiuti.
In primo luogo, il Comitato precisa che il RT di un’impresa di trasporto rifiuti pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4), purché gli anni di esperienza richiesti per la classe di questi ultimi non siano superiori a quelli maturati nella classe di appartenenza della categoria 5.
Successivamente la circolare specifica come vanno interpretate le disposizioni del nuovo istituto dell’affiancamento al RT (data dalla quale decorre l’esperienza; validità dell’esperienza maturata nella categoria 5 anche per la 4; caso di variazione del RT di un’impresa; dimostrazione dell’affiancamento, ecc…) e quelle per la dispensa dalle verifiche d’esame, valida solo per RT che siano stati contemporaneamente anche legali rappresentati delle imprese in cui hanno operato per almeno venti anni. Per tale dispensa viene anche fornito il modulo di richiesta (allegato A), la dichiarazione di atto notorio che la deve accompagnare (allegato B), nonché il modello di Attestato stesso (allegato C).
Il Comitato nazionale risolve infine due dubbi sulla validità della verifica iniziale per RT, chiarendo anche la portata delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3 della delibera 6/2017.
Nel link sottoindicato si riporta la circolare 12 gennaio 2018, prot. n. 59, del Comitato Nazionale Albo gestori.
Cordiali saluti
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