Crollo viadotto in Piemonte
19 Aprile 2017Articoli del 20 aprile 2017 ed intervista al Presidente Paolo Ugg? in onda sul TG1
20 Aprile 2017Roma, 19 aprile 2017
SIA17098
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Adempimenti e pagamenti entro il 2 maggio 2017.
Si ritiene utile rammentare i principali adempimenti e versamenti previsti in materia di rifiuti entro il 30 aprile, evidenziando che per quest’anno detto termine è spostato al 2 maggio 2017, in quanto la scadenza cade di sabato e viene quindi fissata ex lege (art. 155 c.p.c.) al primo giorno utile lavorativo successivo.
MUD 2017 (presentazione della dichiarazione ambientale 2016)
Le imprese che esercitano un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari), ovvero svolgono operazioni di recupero e smaltimento degli stessi, sono obbligate a compilare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale relativa alla quantità e qualità dei rifiuti trattati nel 2016 (MUD 2017) ed inviarlo telematicamente alla propria Camera di Commercio.
La modulistica e le istruzioni da utilizzare per la compilazione della dichiarazione ambientale sono le stesse degli ultimi due anni e sono state approvate con il DPCM 17 dicembre 2014 (su. S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2014) illustrato con circolare Conftrasporto SIA15115 del 13 aprile 2015, alla quale si fa espresso riferimento.
Si ricorda infine che l’obbligo del MUD verrà superato nel momento in cui entrerà pienamente a regime il SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) con il nuovo concessionario della gestione del sistema e che fino a quel momento o al più tardi sino al 31 dicembre 2017, l’articolo 12 del D.L. 244/2016 (milleproroghe) ha stabilito che continuano ad applicarsi i vecchi adempimenti cartacei (formulario e registro carico e scarico) tra cui, appunto, l’obbligo di redazione annuale della dichiarazione ambientale, nonché le relative sanzioni.
Al riguardo si ricorda che in caso di mancata presentazione del MUD alla scadenza scattano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (sap):
- presentazione del MUD entro 60 giorni dalla scadenza (cioè entro il 2 luglio 2017) s.a.p. da 25 a 160 euro ;
- omessa, incompleta, inesatta o più che tardiva presentazione del MUD (oltre 2 luglio 2017), s.a.p. da 2.600 a 15.500 euro (in caso di MUD leggermente incompleto, che consente di risalire alle informazioni necessarie, s.a.p. da 260 a 1.550 euro).
DIRITTO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI
Entro il 2 maggio 2017 le imprese iscritte all’Albo dei Gestori ambientali dovranno corrispondere il diritto annuale d’iscrizione, mediante versamento alla relativa Sezione regionale ove sono iscritte, in base all’articolo 24 del DM 120/2014 (Regolamento albo gestori) ed ai seguenti importi, indicati in funzione della tipologia d’iscrizione:
ISCRIZIONI AI SENSI DELL’ART. 212 COMMA 8 D.LGS. 152/2006 (categoria 2bis e 3bis)
importo euro 50,00:
- categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
ISCRIZIONI ALTRE CATEGORIE DEL D.M. 120/1998
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Categorie 1 (trasporto rifiuti urbani) |
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Classi |
Popolazione servita |
Importi |
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a |
Superiore o uguale a 500.000 abitanti |
Euro 1.800 |
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b |
Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
Euro 1.300 |
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c |
Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
Euro 1.000 |
|
d |
Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
Euro 750 |
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e |
Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
Euro 350 |
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f |
Inferiore a 5.000 abitanti |
Euro 150 |
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Categorie 4 (trasporto rifiuti speciali), 5 (trasporto rifiuti pericolosi), 6 (trasportatori trasfrontalieri di rifiuti) e 8 (intermediari e commercianti) |
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Classe |
Tonnellate annue di rifiuti trattati |
Importi |
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a |
Superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
Euro 1.800 |
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b |
Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
Euro 1.300 |
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c |
Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
Euro 1.000 |
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d |
Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
Euro 750 |
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e |
Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
Euro 350 |
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f |
Inferiore a 3.000 tonnellate |
Euro 150 |
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Categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) |
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Classe |
Lavoratori cantierabili |
Importi |
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a |
Oltre euro 9 milioni |
Euro 3.100 |
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b |
Fino a euro 9 milioni |
Euro 2.050 |
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c |
Fino a euro 2,5 milioni |
Euro 1.300 |
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d |
Fino a euro 1 milione |
Euro 650 |
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e |
Fino a euro 200mila |
Euro 300 |
In caso di mancato versamento del diritto annuale viene prevista la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento (art. 25, comma 7, del DM 120/2014) e, in ipotesi di recidiva, la cancellazione dell’albo gestori ambientali (cfr. art. 20, DM 120/2014).
CONTRIBUTO AL SISTRI 2017
Relativamente a questo contributo si ricorda che, in forza dell’art. 7, del nuovo DM 30 marzo 2016, n. 78 (identico all’art. 7 del precedente decreto 18.02.2011, n. 52) esso va versato entro il 30 aprile di ogni anno per l’iscrizione dell’anno in corso (quest’anno entro il 2 maggio), da parte delle sole imprese che svolgono il trasporto dei rifiuti pericolosi (quelle che trasportano rifiuti speciali non pericolosi sono state esentate dal SISTRI e dai relativi contributi, con DM Ambiente 24 aprile 2014 emanato ai sensi della legge 125/2013).
Gli importi dei contributi variano in funzione delle black-box possedute da ciascuna impresa iscritta, secondo la tabella già allegata al DM 18.02.2011 e qui riporta in copia.
La mancata iscrizione al SISTRI o il suo omesso pagamento del contributo annuale sono puniti, a norma dell’art. 260 bis (commi 1 e 2) del D.Lgs. 156/2006 (testo unico ambientale) con sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro. L’importo di dette sanzioni è tuttavia soggetto ad una riduzione del 50%, in base al Decreto legge 244/2016 (milleproroghe), convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Cordiali saluti
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