RUOTE D’ITALIA.
13 Luglio 2016
NOR16177 – Oggetto: Legge Europea 2015 – 2016. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
15 Luglio 2016Roma, 13 luglio 2016
SIA16176
MQ
Oggetto: Trasporto RAEE. Normativa per il trasporto dei RAEE. DM Ambiente 31 maggio 2016, n. 121.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7.7.2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 31 maggio 2016 che, nel semplificare le disposizioni sul ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) di piccolissime dimensioni, contiene anche una esplicita disposizione per il trasporto di tutti i RAEE, dai luoghi di raggruppamento ai centri di raccolta e riutilizzo (articolo 7).
Al riguardo occorre subito precisare che il servizio di raccolta dei RAEE ed il successivo trasporto dei medesimi avviene, nella maggioranza e quasi totalità dei casi, a cura del distributore di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (come ad es. i supermercati, le grosse catene di negozi di elettrodomestici, ecc..) che già ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (articolo 11) devono assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico (ad es. un frigorifero, un televisore, ecc..) il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. Solo in casi residuali la raccolta ed il trasporto dei RAEE avviene attraverso un trasportatore terzo che agisce in nome del distributore.
Questo obbligo, già valido per l’uno contro uno, è stato ora previsto, con il Decreto in oggetto, che entra in vigore il 22 luglio 2016, anche per il cd. uno contro zero, vale a dire nei casi di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (solitamente inferiori a 25 cm: come ad esempio radioline, vecchi cellulari, calcolatrici tascabili, rasoi elettrici, ecc…). In questi casi i consumatori (utilizzatori finali) portano tali apparecchi al deposito nel luogo di ritiro (cioè nell’are allestita nei locali del punto vendita dei distributori o in prossimità immediata degli stessi) e da questi i distributori li trasportano ai centri di raccolta e riutilizzo.
Per far ciò compilano dei moduli di carico e scarico conformi all’allegato 1 al nuovo decreto, mentre per il trasporto, che nella maggior parte dei casi avviene direttamente dal distributore, va compilato uno specifico documento di trasporto conforme all’allegato 2 al Decreto.
Per fare questo servizio i distributori devono essere comunque iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali, nuova categoria 3bis, istituita con il Regolamento dell’albo di cui al DM 3 giugno 2014, n., 120.
Nel caso di trasportatori terzi, questi oltre alla specifica iscrizione nella predetta categoria 3bis, devono compilare e numerare il citato documento di trasporto in 3 esemplari tutti firmati dal distributore e con allegati i moduli di carico dei RAEE che si stanno trasportando.
Arrivato al centro di raccolta e riutilizzo dei RAEE i 3 esemplari del documento di trasporto vengono firmati dall’addetto del centro, che ne trattiene uno per se. Gli altri due sono invece destinati uno al distributore (che lo conserva per tre anni) e l’altro allo stesso trasportatore che con la conservazione dello stesso per tre anni adempie all’obbligo di tenuta dell’apposito registro di carico e scarico dei RAEE ai sensi dell’art. 190 del Testo unico ambientale (D.lgv. 152/2006).
Il nuovo decreto specifica espressamente che per l’iscrizione nella categoria 3bis dell’albo gestori ambientali non è richiesta alcuna garanzia finanziaria.
E’ appena il caso di specificare che sebbene alcuni RAEE possano essere classificati come rifiuti pericolosi, il fatto che questi siano prodotti in presidi domestici e siano trasportati non a titolo professionale li rende esclusi dal SISTRI (sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti pericolosi).
Nel link sottostante si riporta il nuovo DM ambiente 31 maggio 2016, con tutti i suoi due allegati, nonché il Decreto legislativo 14 marzo 2016, n. 49.
Cordiali saluti
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