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26 Maggio 2016Roma, 26 maggio 2016
SIA16146
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Nuovo regolamento quadro sul SISTRI. Apertura ad una semplificazione e riduzione dei costi del sistema.
Sulla gazzetta ufficiale n. 120 del 24.5.2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 contenente il Regolamento sul funzionamento e l’ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Questo nuovo decreto – che entra in vigore l’8 giugno 2016 – non determina una nuova regolamentazione del SISTRI, ma rappresenta una sostanziale riproposizione delle precedenti disposizioni, contenute nel DM 52/2011 (che con il successivo DM 219/2011 costituiva il c.d. Testo unico SISTRI), che viene ora espressamente abrogato.
Il nuovo decreto non soddisfa nemmeno il dettato della norma primaria che lo prevede (art. 188-bis., comma 4-bis del D.lgs. 152/2006), cioè la finalità di semplificare e ottimizzare il sistema della tracciabilità dei rifiuti, disattendendo il volere del legislatore che – con la legge 116/2014 – imponeva di superare i vecchi dispositivi elettronici per il controllo della movimentazione degli scarti e di tenere in debita considerazione le proposte delle Associazioni rappresentative degli operatori del settore.
Il nuovo Regolamento – emanato senza aver sentito affatto le categorie interessate – continua difatti a prevedere per le imprese di trasporto l’obbligo di dotarsi di un dispositivo balck-box per ciascun autoveicolo con cui si svolge il servizio, da installare – a loro spese (costo installazione e fermo automezzo) – presso officine autorizzate SISTRI, e di un dispositivo USB per ciascuno di tali automezzi associato alla predetta black-box (art. 8 comma 4).
Anche i contributi annuali per il funzionamento del SISTRI vengono mantenuti (cfr. articolo 7) nella stessa pesante misura e con le identiche modalità di versamento previste dalla precedente disciplina.
Tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, previsti nell’articolo 4 del Decreto con un secco rinvio all’art. 188-ter, comma 1 del D.lgs. 152/2006, vengono in particolare indicate le imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale (che dal 2010 sono iscritte al SISTRI), l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto navale dei rifiuti che (pur essendo stati inseriti a fine 2013, non erano di fatto operativi con il SISTRI, potendo delegare i compiti al raccomandatario marittimo). Non vengono invece citati espressamente i vettori esteri (obbligati a utilizzare il SISTRI per i trasporti di rifiuti con partenza dall’Italia), per i quali rimane ancora incerto come possano dotarsi dei dispositivi elettronici per l’utilizzo dello stesso sistema.
Il nuovo Regolamento reca peraltro un’importante apertura per una semplificazione e riduzione dei costi del sistema, con l’accoglimento di una proposta avanzata dalla nostra Confederazione.
La proposta accolta è contenuta nell’articolo 14 (“Disposizioni specifiche per i trasportatori”) che elimina l’obbligo d’inserimento dei dati relativi al trasporto due ore prima della partenza del carico (obbligo già indicato nell’art. 18 del precedente DM 52/2011). Tali dati vanno ora indicati, “prima dell’operazione di movimentazione” e analoghe eliminazioni dei termini d’inserimento vengono concesse agli impianti finali (art. 16 vecchio DM 52/2011) e per i commercianti ed intermediari (art. 17, DM 52).
L’apertura alla semplificazione si registra invece negli articoli 2 (“Procedure”) e 23 (“Disposizioni transitorie”) del nuovo Regolamento, laddove:
- si prevede che uno o più successivi decreti non regolamentari (senza quindi i tempi di attesa per la valutazione del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei Conti) si possano stabilire nuove e più funzionali procedure operative per l’accesso al sistema di controllo, l’inserimento e la trasmissione dei dati, che la nuova società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI (a termine della gara in corso) dovrà riportare in appositi manuali e guide sintetiche sul sito www.sistri.it previa approvazione specifica del Ministero dell’Ambiente;
- si stabilisce la razionalizzazione del sistema con l’abbandono delle balck-box e delle USB ad esse abbinate e l’individuazione di strumenti più idonei e funzionali per il controllo della tracciabilità ei rifiuti;
- si delinea una futura “tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line e la trasmissione asincrona dei dati” (proposta già della nostra Confederazione ed in particolare del compianto Vicepresidente Dolciami);
- si ritiene possibile una “messa a disposizione di adeguati sistemi di assistenza e formazione per le imprese” per farle operare con il SISTRI.
Da ultimo, il nuovo Regolamento espressamente prevede che con il superamento di black-box e USB venga “disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori” (cfr. art. 23, comma 4).
Il testo del DM 30 marzo 2016 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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