SIA16103 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Reato di gestione illecita di rifiuti per il trasporto con veicolo non inserito nell’autorizzazione del vettore. Confisca del veicolo.

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13 Aprile 2016

Roma, 12 aprile 2016

SIA16103
MQ

Oggetto: Trasporto rifiuti. Reato di gestione illecita di rifiuti per il trasporto con veicolo non inserito nell’autorizzazione del vettore. Confisca del veicolo.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “ciò che conta ai fini del legittimo esercizio dell’attività di trasporto dei rifiuti non è la generica iscrizione del soggetto abilitato all’Albo (dei gestori ambientali – ndr), ma l’indicazione nell’Albo stesso (o meglio nel provvedimento di iscrizione – ndr.) del singolo veicolo utilizzato”.

Questa affermazione è stata assunta dalla Cassazione (terza sezione penale) con sentenza n. 12473 del 24 marzo 2016, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società proprietaria del veicolo (sequestrato e confiscato ai sensi dell’art. 259 del testo unico ambientale) estranea al reato di gestione illecita dei rifiuti, in quanto esercente l’attività di produzione, compravendita, noleggio e manutenzione di automezzi adibiti al trasporto rifiuti.

Con il ricorso in questione la società chiedeva il dissequestro del veicolo, in quanto terzo estraneo ai fatti ed agente in buona fede, poiché aveva noleggiato l’automezzo ad un’impresa iscritta all’Albo gestori ambientali; società diversa da quella presso cui  il mezzo era stato rivenuto (a questa era stato difatti noleggiato dalla prima, senza che detto “sub-noleggio fosse stato portato a conoscenza della società proprietaria del veicolo).

Nella propria sentenza la Cassazione rigetta il ricorso, in quanto esclude la buona fede nel comportamento della società proprietaria del mezzo, che nel noleggiarlo al primo vettore non ha verificato che lo stesso abbia integrato la sua autorizzazione all’albo gestori con la terga del mezzo in questione. In particolare la Cassazione sostiene che: “Deve dunque affermarsi che il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto e verificare l’esistenza ex ante del titolo abilitativo per l’esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di una tale verifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede”.

Giova quindi sottolineare a tutte le imprese che il reato di gestione illecita dei rifiuti (previsto dall’art. 256 del testo unico ambientale) si commette non solo se non si è iscritti all’albo dei gestori ambientali, ma anche se la targa del veicolo con cui si svolge il trasporto dei rifiuti non è compresa nel relativo provvedimento autorizzativo. Alla commissione del reato consegue il sequestro del mezzo utilizzato e la sua successiva confisca (ai sensi dell’ articolo  259 stesso T.U.). Nel link si riporta la sentenza n. 12473/2016 della Cassazione.

Cordiali saluti.

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SIA16103

Sentenza