SIA16077 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Efficacia e validità dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

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Roma, 21 marzo 2016

SIA16077
MQ

Oggetto: Trasporto rifiuti. Efficacia e validità dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Con delibera del 10 febbraio 2016, che entra in vigore il 2 aprile prossimo, il Comitato nazionale ha stabilito che l’efficacia e la validità delle iscrizioni all’Albo dei gestori ambientali (compresi i rinnovi e le variazioni) decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati  alle imprese interessate.

Dalla stessa data – ha precisato poi il Comitato – decorre l’efficacia e la durata della garanzia finanziaria prevista per l’iscrizione in alcune categorie, come ad esempio la categoria 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi.

Con queste precisazioni, e con le regole dettate per l’emissione ed il rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo (cfr. art. 2 delibera) a mezzo PEC, il Comitato Nazionale ha inteso risolvere il problema che si veniva a creare con le precedenti autorizzazioni, che assumevano la data in cui la Sezione regionale adottava la delibera di iscrizione, mentre poi notificava il provvedimento all’impresa in una data successiva (talora anche di due o tre mesi); per cui l’azienda era autorizzata ad operare solo dalla seconda data, ma i 5 anni d’iscrizione (e la relativa garanzia finanziaria) decorrevano dalla prima.

La differenza di date generava inoltre diverse questioni, soprattutto nella compilazione del formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR), nel quale – com’è noto – vengono richiesti il numero e la data d’iscrizione del vettore all’Albo dei gestori ambientali (in alcuni casi gli impianti di destinazione finale hanno respinto i rifiuti proprio per la discordanza di date, e talora gli organi di controllo hanno minacciato di applicare le sanzioni per errata compilazione del FIR, se veniva indicata la seconda data, rispetto alla prima che figurava e figura nel sito dell’Albo gestori).

Per risolvere queste situazioni, il Comitato Nazionale ha chiarito – con la disposizione transitoria e finale di cui al comma 2, dell’articolo 3 della delibera – che i precedenti provvedimenti autorizzativi “sono individuati facendo riferimenti alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi”.

In altre parole, è indifferente indicare la prima o la seconda data, in quanto entrambe attengono allo stesso provvedimento autorizzativo (che peraltro è obbligatorio portare in copia a bordo del mezzo che effettua il trasporto) e l’utilizzo dell’una o dell’altra non può, né deve, dar luogo ad alcuna contestazione o sanzione.

Il testo della deliberazione del Comitato Nazionale è disponibile nel link sotto indicato.

Cordiali saluti

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SIA16077

Delibera Comitato Nazionale