SIA16010 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Conferma del modello MUD dello scorso anno.

SPE16009 – Oggetto: Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorati a effetto serra. Effetti sugli operatori titolari di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

8 Gennaio 2016

COS16011 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di dicembre 2015.

11 Gennaio 2016

SPE16009 – Oggetto: Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorati a effetto serra. Effetti sugli operatori titolari di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

8 Gennaio 2016

COS16011 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di dicembre 2015.

11 Gennaio 2016

Roma, 8 gennaio 2016

SIA16010
MQ

Oggetto: Trasporto rifiuti. Conferma del modello MUD dello scorso anno.

Con DPCM 21 dicembre 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 28.12.2015, è stato confermato che il modello unico di dichiarazione ambientale 2016, da utilizzare per denunciare la quantità e la qualità dei rifiuti trattati nel 2015 (MUD 2016) è lo stesso dello scorso anno (approvato con DCPM 17 dicembre 2014 – cfr. circolare Conftrasporto SIA15115 del 13.4.2015).

Al riguardo si rammenta che il prossimo MUD va presentato entro il  30 aprile 2016 dalle imprese che esercitano un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari), ovvero svolgono operazioni di recupero e smaltimento degli stessi in via telematica alla propria Camera di Commercio seguendo la modulistica e le istruzioni già diramate lo scorso anno (e riportate in allegato alla circolare sopra indicata).

Singolare appare invece evidenziare la disposizione prevista al secondo comma dell’articolo 1 del nuovo DPCM ,secondo la quale il vecchio modello del 2015 “sarà utilizzato” per tutte le dichiarazioni da presentare (“entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente) sino alla piena entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.

La singolarità sta nel fatto che ancor prima  del nuovo decreto legge mille proroghe (D.L. 302 del 30 dicembre 2015), emanato 9 giorni dopo il DPCM in oggetto e suscettibile di modifica o di decadenza, la Presidenza del Consiglio abbi già disposto che gli operatori del settore debbano utilizzare il vecchio modello di MUD sapendo che il SISTRI sarebbe stato sicuramente rinviato  di un intero anno.

La singolarità è inoltre aggravata dal fatto che tale disposizione potrebbe valere negli anni e fino alla piena entrata in vigore del SISTRI, che quindi non è assolutamente detto divenga operativo nel 2016 o nel 2017. Ai posteri l’ardua sentenza.

Si riporta il testo del nuovo DPCM del 21 dicembre 2015 insieme a quello del 17 dicembre 2014.

Cordiali saluti.

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SIA16010

DPCM 17 dicembre

DPCM 21 dicembre