SIA14195 – Trasporto Rifiuti. Assemblea annuale Albo Gestori Ambientali. Nuovo regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Albo.

La Settimana Sindacale Confederaledal 3 al 6 GIUGNO 2014

6 Giugno 2014

FIS14196 – Studi di settore. Comunicazioni tramite Entratel e Cassetto fiscale.

10 Giugno 2014

La Settimana Sindacale Confederaledal 3 al 6 GIUGNO 2014

6 Giugno 2014

FIS14196 – Studi di settore. Comunicazioni tramite Entratel e Cassetto fiscale.

10 Giugno 2014

Roma, 9 giugno 2014

SIA14195
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Assemblea annuale Albo Gestori Ambientali. Nuovo regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Albo.

Si è svolta a Roma il 6 giugno scorso, l’Assemblea annuale dell’Albo dei gestori ambientali, organismo nel quale la nostra Confederazione ricopre uno dei due posti relativi alla rappresentanza delle imprese di autotrasporto.
L’Assemblea è stata l’occasione per evidenziare la crescita dell’Albo, giunto al suo ventesimo anno di vita, nel quale le imprese iscritte sono passate dalle 87mila circa dell’anno 2006 alle attuali 187mila, grazie anche a diversi provvedimenti di legge che hanno esteso l’iscrizione a detto albo, quale requisito indispensabile per poter operare, alle imprese estere che svolgono trasporti trasfrontalieri (trfr) di rifiuti in conto terzi, a quelle il  trasporto dei rifiuti in conto proprio (c/p), a quelle che raccolgono i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Si riporta una tabella con il numero delle imprese iscritte nelle diverse categorie dell’Albo gestori, con il dato del 2006 e quello del corrente anno.

ALBO NAZIONALE GESTIONE AMBIENTALI

CATEGORIA D’ISCRIZIONE

2006

2014

1

2.781

5.327

2

12.115

1.532

3

462

58

4

7.519

16.921

5

5.026

6.164

8

0

5.109

9

477

1.173

10

2.037

2.955

C.P.

57.379

133.207

Raee

0

12.441

Trfr

0

2.191

Totale

87.796

187.078

Nel corso dell’Assemblea è stato presentato anche il decreto 3 giugno 2014, recante il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, che ha ora iniziato l’iter per la sua pubblicazione in gazzetta e che una volta entrato in vigore (presumibilmente nel prossimo mese di luglio) sostituirà l’attuale DM 406 del 1998.
Tra le novità più rilevanti del nuovo regolamento, segnaliamo fin da ora:
– la sostituzione delle vecchie categorie 2, 3, 6 e 7 (abrogate a seguito delle disposizioni del D.Lgs. 205 del 2010) con le seguenti:
o categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30  litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
o categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3,, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o categoria  7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

– Il rinnovo dell’iscrizione all’Albo – che si rammenta va fatta ogni 5 anni – con un massiccio ricorso all’autocertificazione dei requisiti posseduti ed all’invio telematico delle domande di rinnovo (va ricordato che le iscrizioni in essere e le connesse fidejussioni già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza).
– La possibilità di ridurre gli importi delle fidejussioni (da prestare a garanzia di eventuali danni ambientali) del 40% per le imprese certificate ISO 14001 e del 50% per le imprese certificate EMAS (ai sensi Reg. UE 1221/2009).
– La possibilità che le perizie dei mezzi idonei al trasporto dei rifiuti siano rese mediante autocertificazione del Responsabile tecnico dell’impresa, anziché da un ingegnere o chimico iscritto nel relativo albo.
– Una verifica delle capacità professionali dei responsabili tecnici ogni cinque anni e la possibilità che le mansioni dello stesso responsabile tecnico “esterno” ad un’impresa di gestione dei rifiuti possano essere limitate, nel numero delle imprese e nei criteri di assunzione (entrambe queste disposizioni saranno attuate con specifiche delibere del Comitato Nazionale).

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

SIA14195