

Roma, 28 aprile 2014
SIA14153
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. SISTRI. Esclusione dei produttori fino a 10 dipendenti. Semplificazioni per l’intermodale. Rinvio termine pagamento contributo al 30 giugno 2014 – DM 24 aprile 2014.
Con decreto 24 aprile 2014, n. 126, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ma già disponibile sul sito: www.sistri.it) il Ministero dell’Ambiente è intervenuto sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, in virtù della delega conferitagli con la legge 125/2013, per:
– escludere dall’obbligo del SISTRI i produttori iniziali di rifiuti fino a 10 dipendenti;
– apportare semplificazioni in materia di trasporti intermodali;
– rinviare la scadenza del contributo SISTRI 2014 dal 30 aprile al 30 giugno 2014;
– prevedere termini e procedure per eventuali ulteriori semplificazioni della disciplina;
– disporre l’avvio del SISTRI per i rifiuti urbani in Regione Campania.
Evidenziamo di seguito le principali disposizioni del Decreto in oggetto che – si ricorda – entreranno in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta.
Esclusione dal SISTRI dei produttori aventi fino a 10 dipendenti
L’articolo 1 del Decreto esclude dal SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.
Non sono più soggette ad adottare il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti pericolosi tutte le aziende che producono detti rifiuti e che hanno fino a 10 dipendenti (anche di più, per le imprese agricole e quelle di pesca professionale e acquacoltura che conferiscono i rifiuti nei circuiti organizzati di raccolta). Per le imprese escluse dal SISTRI restano comunque fermi gli obblighi già esistenti del controllo cartaceo della tracciabilità dei rifiuti, mediante il formulario di trasporto ed il registro di carico e scarico.
In materia è importante evidenziare – anche per non creare malintesi – che le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti pericolosi (e quelle che gestiscono detti rifiuti: come le discariche, gli impianti di stoccaggio e recupero) sono sempre soggette al SISTRI, quale che sia il numero dei loro dipendenti.
Non sono invece soggette alla disciplina SISTRI le altre imprese di trasporto (quelle che non effettuano la movimentazione di rifiuti pericolosi, ma di altre merci o cose), che producono rifiuti pericolosi (come ad esempio l’olio dei motori, le batterie, ecc…) se hanno fino a dieci dipendenti, al pari dei normali produttori iniziali di rifiuti pericolosi sopra indicati.
Semplificazioni in materia di trasporti intermodali
Dopo aver stabilito che il “deposito dei rifiuti nell’ambito di attività intermodali di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti (come ad es. agenti marittimi e raccomandatari) ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un ‘impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di 30 giorni” (e non un deposito temporaneo che necessita di autorizzazione ambientale) , il Decreto prevede (articolo 2) che:
a) i rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dall’inizio del menzionato deposito preliminare;
b) che se al termine del sesto giorno non avviene detta presa in consegna, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve dare, entro 24 ore, una comunicazione formale di tale situazione al produttore dei rifiuti e, se esistente, al’intermediario (o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto); questi ultimi devono poi, entro 24 giorni dalla comunicazione ricevuta, provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi;
c) la citata comunicazione e la successiva presa in carico escludono responsabilità da parte dei relativi soggetti per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzata;
d) restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo la compilazione e sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.
Rinvio scadenza pagamento contributo SISTRI per il 2014
L’articolo 4 del Decreto rinvia il pagamento del contributo SISTRI per l’anno 2014, dal 30 aprile al 30 giugno 2014.
Una volta effettuato il pagamento, gli operatori ad esso tenuti dovranno anche comunicare al SISTRI i relativi estremi (mediante accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI).
Al riguardo si evidenzia ancora una volta che le imprese già iscritte al SISTRI per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (cioè quelle iscritte solo nella categoria 4 dell’Albo gestori ambientali) e non più soggette al sistema in forza della legge 125/2013 (in quanto il SISTRI si applica solo al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi), possono – se già non hanno provveduto – effettuare la cancellazione dal SISTRI e la restituzione dei dispositivi elettronici già ricevuti (token USB e balck-box), in modo da non essere più assoggettate a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina SISTRI, ivi compreso il pagamento del contributo annuale.
Eventuali ulteriori semplificazioni
L’articolo 3 del Decreto preannuncia che – sempre in attuazione della delega contenuta nella legge 125/2013 – si provvederà a valutare eventuali ulteriori semplificazioni della disciplina SISTRI, in particolare riguardo le seguenti attività:
– la micro raccolta dei rifiuti;
– la compilazione “offline” ed in modalità “asincrona” delle schede SISTRI;
– la modifica e l’evoluzione degli apparati tecnologici (soprattutto la token USB)
– l’interoperabilità dei software gestionali e l’accreditamento dell’interfaccia con il SISTRI.
Ogni approfondimento di tali aspetti verrà discusso in sede di tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione con le Associazioni di categoria interessate (il primo è già fissato per domani 29 aprile 2014) nei prossimi mesi, per arrivare a conclusione entro il termine del 3 settembre 2014.
Avvio del SISTRI per i rifiuti urbani in Regione Campania
Premesso che sono soggette al SISTRI tutte le imprese che svolgono la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania (cfr. articolo 1, lettera d), l’articolo 5 del Decreto stabilisce che il soggetto ”che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania, compila la scheda SISTRI – Area movimentazione, completano anche la parte relativa al produttore prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l’impianto di destinazione (nei casi in cui detto impianto è situato fuori della Regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, si limita a controfirmare la scheda cartacea SISTRI all’atto dell’accettazione presso l’impianto). Il Decreto stabilisce anche che le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani prodotti in Campania (se non già iscritte al SISTRI – ndr.) si iscrivono nell’apposita categoria e ricevono un dispositivo USB per la sede legale, nonché un dispositivo US ed una balck-box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti (fermi restando i pagamenti dei relativi contributi al sistema).
Nel fare riserva di dare notizia della pubblicazione in gazzetta del Decreto in questione (del quale si allega comunque la versione firmata dal Ministro nel link in calce alla presente), Conftrasporto mantiene ferme tutte le perplessità espresse nelle precedenti dichiarazioni sulla validità e funzionalità del SISTRI.
Cordiali saluti.
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