
ALB13317 – Albo Autotrasportatori. Delibera del Comitato Centrale sulla quota di iscrizione per il 2014.
4 Novembre 2013
Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali
4 Novembre 2013Roma, 4 Novembre 2013
SIA13318
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. SISTRI. Articolo 11 D.L. 101/2013 convertito con modifiche con la legge 30 ottobre 2013, n. 125. Nuova circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.2013 è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha convertito il D.L. 101/2013 sulla Pubblica Amministrazione, con la disposizione dell’articolo 11 sul SISTRI opportunamente emendata (cfr. circolare Conftrasporto SIA13312 del 29 ottobre 2013).
Successivamente alla nuova disposizione di legge, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito la circolare applicativa di tale disposizione (circolare n. 1 del 31 ottobre 2013), che sostituisce la precedente nota esplicativa del 30 settembre scorso.
Nel riportare in allegato il testo della disposizione di legge coordinato (tra decreto e legge di conversione) e della circolare appena citata, si evidenzia che quest’ultima contiene i seguenti chiarimenti:
– sulla tipologia dei rifiuti, è stato precisato che l’obbligo di utilizzo del SISTRI riguarda solo i rifiuti speciali pericolosi (e successivamente ad una fase di sperimentazione che decorrerà dal 30 giugno 2014, anche i rifiuti urbani pericolosi – RUP) Tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI);
– l’estensione del SISTRI ai vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti speciali pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio (detta estensione è stata più volte richiesta da Conftrasporto per evitare discriminazioni in danno ai nostri vettori). In particolare la circolare ha specificato che:
“Pertanto, i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006”.
– La definitiva precisazione che sono tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria (cd. terminalisti ferroviari, marittimi e raccomandatari marittimi) o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Al riguardo la circolare ministeriale specifica che:
“la legge di conversione n. 125/2013 ha espressamente incluso… tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell’art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è prevista l’adozione, entro sessanta giorni – cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI – di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione);
– i termini di inizio dell’operatività del SISTRI, che vengono elencati in due termini iniziali certi
a) quello del 1° ottobre 2013, per i trasportatori conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e per le enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi. In questa categoria rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti;
b) quello del 3 marzo 2014, per le seguenti categoria: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 6 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5 ed i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
– sulle modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e quelli dei soggetti non iscritti: fino al 3 marzo 2014 i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate: i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
– il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;
– in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
– la non applicazione delle sanzioni relative al SISTRI (previste dagli articoli 260-bis e 260-ter del testo unico ambientale) per i dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013: quindi fino al 31 luglio 2014. la previsione dell’applicazione del sistema cartaceo (con i formulari ed i registri di carico e scarico) per tutti i dieci mesi di moratoria delle sanzioni del SISTRI non applicazione delle nuove sanzioni del SISTRI (in tali dieci mesi si applicheranno quindi le vecchie sanzioni sui formulari e registri redatti in maniera incompleta o irregolare).
E’ pur vero che con questa modifica le imprese saranno tenute ad un “doppio binario”, cioè a gestire i documenti cartacei (formulari, registri e schede SISTRI area movimentazione) insieme all’apparato informatico (operazioni al pc, token USB e black-box) e che ciò comporta un aggravio dei costi per la gestione dei rifiuti trasportati, ma ciò evita l’applicazione delle pesanti sanzioni amministrative pecuniari previste e consente loro di sperimentare il sistema e le possibili semplificazioni e le ottimizzazioni che sono state richieste allo stesso, con ulteriori emendamenti al testo della disposizione.
Si suggerisce quindi alle imprese di provare a sperimentare il sistema SISTRI, di continuare ad inviarci tutte le segnalazioni e le criticità che dovessero incontrate e si preannuncia che Conftrasporto organizzerà a breve una riunione delle imprese interessate, proprio al fine di valutare come operare nei prossimi dieci mesi e cosa eventualmente proporre per migliorare il sistema.
La circolare termina dicendo che con le modifiche normative a amministrative in atto renderanno necessario un aggiornamento del Manuale operativo SISTRI.
Si allega articolo 11 del testo coordinato DL 101/2013 con la legge di conversione 125/2013 e la circolare 31 ottobre 2013, n. 1 del Ministero dell’Ambiente.
Cordiali saluti.
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