SIA10223 – Gestione dei rifiuti. Modifiche alla parte quarta del Testo Unico ambientale. Disposizioni sugli obblighi di adesione ed utilizzo del SISTRI e sul suo apparato sanzionatorio. Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Attenzione – Avviso condizioni metereologiche avverse

14 Dicembre 2010

Sciopero autotrasporto

15 Dicembre 2010

Attenzione – Avviso condizioni metereologiche avverse

14 Dicembre 2010

Sciopero autotrasporto

15 Dicembre 2010

Roma, 15 dicembre 2010

SIA10223
MQ

Oggetto: Gestione dei rifiuti. Modifiche alla parte quarta del Testo Unico ambientale. Disposizioni sugli obblighi di adesione ed utilizzo del SISTRI e sul suo apparato sanzionatorio. Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (su S. O. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010) è stata recepita la nuova direttiva comunitaria 2008/98/CE e sono state apportate numerose modifiche alla parte quarta del Testo Unico ambientale (Decreto Legislativo 152/2006) che disciplina la gestione dei rifiuti, necessarie non solo per dare attuazione alla citata direttiva, ma soprattutto per introdurre nel nostro ordinamento disposizioni primarie relative al nuovo sistema telematico di controllo e tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI.
Tali disposizioni riguardano in particolare:
–   l’istituzione normativa del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (nuovo articolo 188-bis), la cui previsione, pur essendo contenuta in alcune disposizione di legge (art. 1, comma 1116, legge 296/2006; art. 14-bis del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009) non era stata mai realizzata con norma primaria, ma solo con decreti del Ministro dell’Ambiente (DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche –  cfr. circolare SIA09234 del 2.12.2009);
–   l’obbligo di adesione al SISTRI (nuovo articolo 188-ter) e di pagamento dei relativi contributi annuali;
–   l’eliminazione, per gli operatori che utilizzeranno il SISTRI, dell’adempimento degli obblighi cartacei legati alla gestione dei rifiuti, quali la redazione e sottoscrizione del formulario di trasporto, del registro di carico e scarico e della denuncia annuale dei rifiuti –MUD (art. 18-bis e modifiche agli articolo 189 e 190);
–   la disciplina del trasporto dei rifiuti, che anche con il nuovo sistema dovrà essere accompagnato dalla scheda (cartacea) SISTRI – Area movimentazione, ma con una limitata responsabilità del vettore per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza (sostituzione dell’articolo 193);
–   modifiche all’organizzazione e alla disciplina dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali (modifiche all’articolo 212);
–   la previsione di uno specifico e grave apparato sanzionatorio da applicare ai soggetti che non adempiono agli obblighi del SISTRI (ad es. per mancata o tardiva iscrizione; mancato o tardivo pagamento contributi; non utilizzo della scheda; ecc..), con la modifica dell’articolo 258 e l’introduzione dei nuovi articoli 260-bis e 260-ter.
Si evidenziano sinteticamente queste disposizioni, in particolare quelle concernenti gli aspetti legati al trasporto professionale dei rifiuti per conto di terzi, rinviando l’approfondimento degli altri argomenti (ad es. le nuove definizioni in materia di gestione dei rifiuti, tra cui quella del sottoprodotto; la responsabilità estesa del produttore) alla nota tecnica elaborata dal settore Ambiente di Confcommercio e allo schema riassuntivo del nuovo quadro sanzionatorio complessivo riguardante la produzione e la gestione dei rifiuti, riportati ai link sotto indicati.
Prima di entrare nel dettaglio delle disposizioni che riguardano il trasporto dei rifiuti, secondo il nuovo sistema SISTRI,  va evidenziato che queste entrano in vigore il 1° gennaio 2011, a differenza delle altre del provvedimento in esame che decorrono dal 25 dicembre 2010 (cioè dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in gazzetta).
Sulla decorrenza del SISTRI come unico sistema obbligatorio di tracciabilità dei rifiuti a partire dal prossimo anno, peraltro, va segnalato che le Associazioni di tutti gli operatori da esso coinvolti hanno – anche più volte come nel caso della scrivente – chiesto al Ministro dell’Ambiente di rinviarla di diversi mesi (12 per l’apparato sanzionatorio), al fine di consentire a tutte le imprese di approvvigionarsi dei dispositivi elettronici da esso previsti (chiavette USB e balck-box per gli automezzi) e di migliorare il funzionamento del sistema telematico, che nei primi due mesi di sperimentazione non ha dato risultati sufficienti per la sua piena implementazione.
Una disposizione in tal senso dovrebbe essere contenuta nel prossimo decreto legge “mille proroghe”. Si fa quindi riserva di fornire ulteriori informazioni al riguardo.

Istituzione del SISTRI ed obbligo di adesione al nuovo sistema
Con l’introduzione dei nuovi articoli 188-bis e 188-ter nel Testo Unico ambientale viene istituito a livello normativo il sistema telematico di controllo e tracciabilità dei rifiuti, già denominato SISTRI.
A tal fine, l’articolo 188-bis, dopo aver affermato che “la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla destinazione finale”, stabilisce che detta tracciabilità deve avvenire negli obblighi istituiti attraverso il SISTRI, già previsti dal decreto del ministro dell’ambiente 17 dicembre 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tutto ciò per i soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI e ad adempiere ai relativi obblighi. Per i soggetti che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, la gestione dei rifiuti deve essere attuata con la tenuta dei registri di carico e scarico e con i formulari di trasporto (di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgv. 152/2006).
Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 188-ter (*), tra cui troviamo i produttori di rifiuti pericolosi (di qualsiasi quantità – quindi anche le imprese di trasporto e spedizione che buttino le batterie utilizzate o l’olio esausto dei propri autoveicoli) ed in particolare i trasportatori professionali di rifiuti speciali o pericolosi prodotti da terzi.
L’iscrizione al SISTRI si effettua mediante uno dei sistemi (telefonico, fax o internet) previsti dal DM 17 dicembre 2009 e con il versamento del relativo contributo annuale (cfr. circolare SIA09234 del 2.12.2009). Per poter operare con il SISTRI, l’impresa deve poi munirsi della o delle necessarie chiavette USB (token USB) ed installare su tutti gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti speciali (quelli urbani sono esenti dal SISTRI, tranne che nella Regione Campania) la speciale black-box per la rilevazione satellitare del percorso effettuato dall’automezzo.
L’operatività del SISTRI si ha quando tutti i soggetti della filiera della gestione dei rifiuti (produttore – trasportatore – gestore impianto di recupero o smaltimento) inseriscono sull’apposito sito telematico (www.sistri.it) i dati relativi ai rifiuti prodotti, movimentati e arrivati all’impianto finale di destinazione.
Anche con il SISTRI, durante il trasporto- aggiunge il coma 3 dell’articolo 188-bis – “i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione”.
L’articolo 188-ter ammette, comunque, che anche gli operatori non tenuti ad aderire al SISTRI (ad esempio produttori di rifiuti speciali con meno di 10 dipendenti, operatori provati come i condomini, ecc…) possano iscriversi al SISTRI su base volontaria. Al comma 6 dello stesso articolo è stato poi previsto – su insistenza della scrivente Confederazione – che con successivi decreti interministeriali (da emanare entro il prossimo mese di marzo) siano stabilite le condizioni ed i criteri per l’applicazione del SISTRI anche alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti: quanto sopra al fine di cercare di sottoporre anche i vettori esteri alle stesse incombenze previste per le imprese italiane di trasporto dei rifiuti.
Tra i soggetti obbligati ad aderire al SITSRI si segnalano, nel caso del trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano detto trasporto o il raccomandatario marittimo delegato degli adempimenti SISTRI di presa in carico dei rifiuti avviati per mare; nel caso del trasporto internodale, i soggetti cui sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

Eliminazione degli obblighi cartacei
Una volta entrato pienamente in vigore il SISTRI decadranno, per i soggetti obbligati ad utilizzarlo, gli adempimenti cartacei che attualmente sono previsti dalla disciplina della gestione dei rifiuti: redazione del formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR), elaborazione del Registro di carico e scarico e compilazione annuale (R C/S) della denuncia annuale (MUD).
L’eliminazione di detti obblighi è prevista: per quanto riguarda il FIR ed il registro, dal comma 3 del nuovo art. 188-bis (oltre che dalla formulazione dei nuovi articoli 190 e 193); per quanto attiene al MUD, dal nuovo articolo 189 (al riguardo si fa tuttavia presente che, non essendo funzionato il SISTRI nel corrente anno 2010, ad aprile 2011 occorrerà sempre compilare un MUD cartaceo e che quindi l’agevolazione telematica scatterà, per questo adempimento solo dal 2012).

Il trasporto dei rifiuti e la responsabilità del vettore
Il nuovo articolo 193, che sostituisce quello precedente, continua a prevedere un FIR cartaceo per i soggetti che non sono tenuti ad  aderire al SISTRI (si tratta solo dei trasportatori in conto proprio, giacché quelli per conto di terzi sono sempre tenuti all’obbligo di adempiere ai nuovi adempimenti informatici).
Nella nuova disposizione viene tuttavia espressamente prevista – su particolare insistenza dell’ASSTRI/Conftrasporto – una limitazione alla responsabilità del vettore, stabilendo al comma 3 che: “ Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”.
Con questa disposizione si dovrebbero evitare quelle gravi e pesanti conseguenze penali ed amministrative subite in passato da molti  vettori specializzati.
L’articolo 193 ricorda che le norme sul formulario non si applicano ai trasporto dei rifiuti urbani (tranne che nella Regione Campania) o per trasporti di quantità minime od occasionali  (comma 5).
La microraccolta dei rifiuti è invece regolata al comma 10, secondo il quale questa “deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.
Gli stazionamenti dei veicoli e le soste tecniche sono ammesse per un massimo di 48 ore (nelle quali vanno escluse le ore dei giorni di divieto – comma 11). Nel caso di trasporto intermodale, invece, viene previsto che i rifiuti possano stare in porto o negli scali ferroviari anche fino a sei giorni o – con opportune cautele e particolari adempimenti – anche fino ad un mese (comma 12).
Nel coma 13 è previsto che la scheda cartacea SISTRI – Area movimentazione sostituisca la scheda di trasporto ( di cui all’art. 7-bis del D.Lgv. 286/2005 e al DM 30/6/2009).

Spedizioni Trasfrontaliere
Il nuovo articolo 194 prevede, nel sostituire il precedente e come richiesto da Conftrasporto,  che “le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212“.

La nuova disciplina ed organizzazione dell’Albo Gestori
Vengono apportate sostanziali modifiche all’articolo 212 del D. Lgv. 152/2006 con una riscrittura integrale di importanti commi:
„X per quanto riguarda la composizione prevista dal comma 2, viene allargata la rappresentanza da sei ad otto membri delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, prevedendo rappresentanze specifiche per i gestori dei rifiuti e le bonifiche. Viene anche previsto che per ogni componente effettivo ne sia nominato uno supplente;
„X viene eliminata la procedura d’iscrizione semplificata che interessava le imprese che effettuano attività di trasporto dei solo rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero;
„X altra rilevante novità riguarda l’eliminazione dell’obbligo di iscrizione per le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
„X vengono introdotte, inoltre, importanti novità in materia di agevolazioni per facilitare le imprese ed i loro mezzi di trasporto e per raccordare le iscrizioni all’Albo con le nuove disposizioni previste dal Sistri. Grazie al nostro intervento si è evitato che gli autoveicoli non indicati dalle imprese al SISTRI fossero automaticamente cancellati dal provvedimento di iscrizione all’Albo Gestori, in quanto ora il comma 9 prevede che “La Sezione regionale dell’Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d’ufficio dall’Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l’autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall’Albo;
„X specifiche disposizioni sono inserite per disciplinare l’iscrizione all’Albo delle imprese e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione.

Il nuovo apparato sanzionatorio
Con le modifiche all’articolo 258 e l’introduzione dei nuovi articoli 260-bis e 260-ter viene introdotto un nuovo apparato sanzionatorio per il mancato rispetto del SISTRI, in base al quale:

„«   i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (in caso di rifiuti pericolosi, da 15.500 a 93.000 €);
„«   i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (in caso di rifiuti pericolosi, da 15.500 a 93.000). All’accertamento dell’omissione consegue la sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI al trasgressore;
„«   chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal nuovo sistema ovvero fornisce informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori del SISTRI /chiavette USB o black-box), o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (in caso di imprese che occupino meno di 15 dipendenti,si applica la sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 euro – il numero delle unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione). Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.
Qualora le condotte sopra descritte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione da 15.500 a 93.000 euro, nonché la sospensione da 1 mese ad 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore ( Nel caso con meno di 15 dipendenti, gli importi sono ridotti a 2.070 2 12.400 e – per indicazioni che seppur incomplete non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti – da 520 a 3.100 €);
„«   al di fuori di quanto previsto sopra, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)  sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (per rifiuti pericolosi da 15.500 a 93.000)
Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

„«   il vettore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

„«   il vettore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi (l’art. 477 c. p. prevede che il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; l’art. 482 stesso codice dispone, invece, che se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo)-

Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
All’accertamento delle violazioni relative al vettore che accompagna il trasporto con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
All’accertamento delle violazioni relative all’omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell’ iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo  e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

Disciplina transitoria
Le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano – in base al provvedimento in oggetto – dal 1° gennaio 2011, salvo eventuali rinvii richiesti peraltro da tutte le categorie economiche (cfr. circolare SIA10220 del 7.12.2010).
Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del SISTRI, è stato previsto (art. 39 del decreto in esame) che i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione o il versamento del contributo nei termini previsti, fermo l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
„X con una sanzione pari al 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
„X con una sanzione pari al 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Si riportano, nei link sotto indicati, il testo del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, una nota tecnica su tutte le diposizioni del citato decreto e una schema riassuntivo del quadro sanzionatorio complessivo riguardante la produzione e gestione dei rifiuti.

Cordiali saluti

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(*) Articolo 188-ter, comma 1:
“ Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi — ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall’armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.”

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SIA10223

Decreto Legislativo

nota tecnica

Schema quadro sanzionatorio