SIA10177 – Trasporto Rifiuti. Rinvio al 1° dicembre 2010 dell’operatività del SISTRI. Proroga fino al 31 dicembre 2010 del termine per l’utilizzo dei sistemi cartacei e telematici. D.M. 28 settembre 2010.

Modello UNICO 2010.

1 Ottobre 2010

AGGIORNAMENTO. Tunnel del Monte Bianco.

4 Ottobre 2010

Modello UNICO 2010.

1 Ottobre 2010

AGGIORNAMENTO. Tunnel del Monte Bianco.

4 Ottobre 2010

Roma, 4 ottobre 2010

SIA10177
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Rinvio al 1° dicembre 2010 dell’operatività del SISTRI. Proroga fino al 31 dicembre 2010 del termine per l’utilizzo dei sistemi cartacei e telematici. D.M. 28 settembre 2010.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina con cui è stato istituito il sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (DD.MM. 17 dicembre 2009; 15 febbraio 2010 e 9 luglio 2010).

In particolare questo quarto Decreto ministeriale ha ora stabilito, nei termini burocratici dei  due soli articoli di cui si compone:
– che i termini per la distribuzione dei dispositivi elettronici per il funzionamento del SISTRI, cioè delle chiavette USB alle imprese (per le sedi legali e/o le unità locali) e l’installazione delle balck-box sugli autoveicoli adibiti al trasporto dei rifiuti (già fissati al 12 settembre 2010, dal DM 9 luglio 2010 – cfr. circolare SAI10128 del 14.7.2010) sono prorogati al 30 novembre 2010;

– che, di conseguenza, la piena e completa operatività del SISTRI scatterà il 1° dicembre 2010, fermo restando che le imprese di trasporto che hanno ritirato le chiavette USB (funzionanti) ed installato le balck-box al loro automezzo sono tenute ad utilizzare, oltre al sistema cartaceo (formulari e registri di carico e scarico) anche il sistema telematico del SISTRI, caricando i rifiuti da trasportare nell’”Area movimentazione Trasportatore” del sito. Al riguardo si fa presente che sullo stesso sito (www.sistri.it)  è stato ora reso disponibile il Manuale operativo del SISTRI, nell’ultima versione datata 30 settembre, che contiene, oltre alle istruzioni di utilizzo del sistema telematico, anche le guide per i diversi operatori da esso coinvolti (produttori, trasportatori e recuperatori/smaltitori), con una specifica parte dedicata agli adempimenti previsti a carico del conducente (cfr. allegato);

– che, infine, il mese per l’utilizzo congiunto ed obbligatorio del nuovo sistema telematico con quello cartaceo viene rinviato da ottobre a dicembre. Per cui, sino al 31 dicembre 2010 le imprese di trasporto potranno utilizzare i due sistemi, sperimentando l’operatività di quello telematico.  Si fa notare che, seppur non disposto con gli articoli, tra le premesse del Decreto in esame viene espressamente indicato che: “Considerata l’esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193 ”.  Da tale inciso  discende, o meglio dovrebbe discendere – tenuto conto che le sanzioni saranno previste solo dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (la cui entrata in vigore non dovrebbe avvenire prima del prossimo mese di dicembre)- che seppur obbligatoria, la fase di sperimentazione da parte degli operatori del SISTRI effettuata in modo incompleto o ritardato rispetto alla data del 1° ottobre 2010 non darà luogo ad alcuna sanzione di carattere penale.

Da ultimo va segnalato che, nonostante le disposizioni di quest’ultimo decreto, permangono numerosi problemi per una corretta operatività del SISTRI:
– in primo luogo, il completamento della fase di ritiro delle chiavette USB da parte delle imprese e di montaggio delle black-box sugli automezzi, per il quale sollecitiamo tutte le imprese a rispettare gli appuntamenti presi con le officine, dotandosi delle necessarie carte SIM da inserire nelle citate scatole nere;
– in secondo luogo, la verifica di funzionamento dei menzionati dispositivi elettronici, suggerendo alle imprese di segnalare eventuali malfunzionamenti o rotture sia al sistema, sia a chi ha consegnato le chiavette, sia infine alle officine (per quanto riguarda le black-box);
– l’operatività del sistema nelle diverse fattispecie di trasporto (cambio percorso, cambio autista, cambio veicolo a motore; carico parzialmente accettato; sub-vezione, ecc….), rispetto alla quale si chiede alle imprese di segnalarci eventuale incongruenze contenute nel sopra citato manuale operativo SISTRI;
– la grave situazione dei trasportatori stranieri, per i quali non è ancora obbligatorio iscriversi all’Albo gestori, al SISTRI e munirsi dei dispositivi elettronici. In tal modo – cosa che Conftrasporto ha evidenziato a tutte le Autorità competenti (Ministero Ambiente; Ministero Trasporti; Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati) si attua una concorrenza sleale a danno delle nostre imprese italiane e, soprattutto, si perderanno  le tracce all’estero dei rifiuti pericolosi prodotti in Italia, per cui il SISTRI non raggiungerà il suo obiettivo;
– l’impossibilità di garantire la tracciabilità dei rifiuti consegnati agli impianti di stoccaggio intermedio autorizzati in D13; D14; D15 ed R13, oggetto di lavorazioni e/o accorpamenti/miscelazioni.

Su tali questioni Conftrasporto continuerà a sostenere le proprie richieste.

Il testo del Decreto in oggetto e stralcio della guida per il conducente sono disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

SIA10177

Decreto Ministeriale

Guida del Conducente