

Roma, 14 luglio 2010
SIA10128
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. Rinvio al 1° ottobre 2010 dell’operatività del SISTRI e altre modifiche alla disciplina del nuovo sistema. D.M. 9 luglio 2010.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 di ieri 13 luglio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina con cui è stato istituito il sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (DD.MM. 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010).
In particolare, questo terzo decreto ministeriale ha ora stabilito:
– che i termini di operatività del SISTRI scatteranno dal 1° ottobre 2010, per tutte le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi al nuovo sistema, prorogando ed unificando le precedenti date del 13 luglio e 12 agosto 2010 (cfr. circolare SIA 10012 del 18.1.2010);
– che la distribuzione dei dispositivi elettronici per il funzionamento del SISTRI, cioè delle chiavette USB alle imprese (per le sedi legali e/o le unità locali) e l’installazione delle balck-box sugli autoveicoli adibiti al trasporto dei rifiuti va effettuata entro il 12 settembre 2010, anziché entro la data di ieri 13 luglio 2010 (prevista al punto 5, dell’allegato 1A al DM 17.12.2009) ;
– che tutte le officine interessate ad essere abilitate al montaggio delle citate black-box possono presentare domanda, direttamente sul sito del SISTRI (www.sistri.it), per essere autorizzate a farlo, sempre previo corso di addestramento di una giornata che il Ministero dell’Ambiente organizzerà nella seconda parte del corrente anno (dal 2011 il corso abilitativo si svolgerà due volte l’anno).
In tal modo il Ministero dell’Ambiente ritiene che il SISTRI possa effettivamente prendere il via ad ottobre, anche se siamo a ridosso della pausa estiva ed al momento la fase di distribuzione delle chiavette USB è cominciata da appena pochi giorni e nessuna officina ha ancora la disponibilità delle menzionate black-box. Conftrasporto seguirà da vicino la situazione, non mancando di sottolineare alle Autorità competenti le criticità che dovessero verificarsi.
Tra le altre modifiche alla disciplina del SISTRI che riguardano il settore del trasporto e della gestione dei rifiuti, si segnalano:
– l’eliminazione dei termini anticipati di notifica al SISTRI (di 4 ore per il produttore e 2 ore per il vettore) dei dati riguardanti i rifiuti pericolosi raccolti con la “micro-raccolta” (intesa come “la raccolta dei rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo possibile” – art. 193, comma 11, D.Lgv. 152/2006) – art. 4, comma 3, D.M. 9 luglio 2010;
– l’obbligo di tenuta delle chiavette USB presso le sedi legali delle imprese o le loro unità locali indicate nella domanda di adesione al SISTRI (art. 3, comma 2, DM 9 luglio 2010), al fine di consentire la consultazione dei registri e schede SISTRI alle Autorità di controllo;
– in caso di spedizione transfrontaliere partenti dall’Italia, l’obbligo del produttore dei rifiuti di inerire anche l’allegato VII nel sistema SISTRI per i rifiuti della lista verde (art,. 4, comma 1, DM 9/7/2010);
– in caso di rifiuti non accettati totalmente o parzialmente dall’impianto di destinazione e restituiti al produttore, questi devono essere accompagnati dalla Scheda SISTRI cartacea stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. In tale situazione il nuovo decreto ha previsto espressamente che (art. 4, comma 2) “Qualora i rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto , il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI- Area movimentazione indicando il nuovo destinatario”;
Da ultimo si evidenzia, per completezza, che il nuovo Decreto ha anche previsto che il sistema di videosorveglianza sia esteso, oltre che alle discariche e agli impianti di incenerimento, anche a quelli di “coincenerimento dei rifiuti destinati esclusivamente al recupero energetico ex Decreto Legislativo 133/2005”; che la Sezione Regionale dell’Albo gestori della Campania consegnerà le chiavette USB anche ai Comuni della stessa Regione cui si estende il sistema SISTRI; che paragonabili ai casi di malfunzionamento del SISTRI (per i quali la compilazione della scheda cartacea è effettuata dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda) sono quelli di mancata copertura della rete per la trasmissione telematica dei dati; che vi sia una riduzione dei contributi di iscrizione al SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a dieci dipendenti (in particolare per gli imprenditori agricoli); un nuovo conto corrente e nuove coordinate IBAN per le imprese che devono ancora pagare il contributo al SISTRI, rispettivamente attraverso un versamento postale o un bonifico bancario (art. 6, DM 9 luglio 2010); la possibilità, per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 4 tonnellate l’anno (o rifiuti non pericolosi sino a 20 tonn./anno) di far svolgere gli adempienti di tenuta dei registri informatici e di stampa delle schede SISTRI, dalle proprie associazioni di categoria (art. 7) ed infine una più precisa definizione del numero di addetti che le diverse imprese devono dichiarare all’atto dell’adesione al SISTRI .
Il testo del Decreto in oggetto è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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