SIA10058 – Trasporto Rifiuti. Termine per l’iscrizione al SISTRI per le imprese di trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi.

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Roma, 26 marzo 2010

SIA10058
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Termine per l’iscrizione al SISTRI per le imprese di trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi.

Si ritiene utile e necessario rammentare che il 30 marzo prossimo scade il termine, previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010 (cfr. circolare SIA10045 del 1° marzo 2010), per l’iscrizione al SISTRI, da parte delle imprese che svolgono la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali e pericolosi per conto di terzi.
Detta iscrizione si effettua secondo una delle diverse modalità indicate nell’allegato IA al DM Ambiente 17 dicembre 2009 (cfr. circolare SIA10012 del 18 gennaio 2010) e dall’articolo 6, del richiamato DM 15/2/2010, tra cui l’impresa sceglierà quella che fa al suo caso:

A) on-line (internet): l’impresa deve collegarsi al sito internet del SISTRI (www.sistri.it) ed inserire i dati richiesti dal modulo d’iscrizione, che viene riportato anche in formato cartaceo nell’allegato IA, al n°  1, seguendo le relative istruzioni. Al riguardo si suggerisce di prendere visione dei dati richiesti per l’iscrizione, quali dati identificativi dell’impresa (codice fiscale e ragione sociale; sede legale e rappresentante legale e recapiti della persona da contattare per le comunicazioni relative all’iscrizione, numero unità locali) alla categoria per la quale ci si iscrive ed al numero dei dispositivi USB richiesti (le imprese di trasporto devono chiedere un dispositivo USB per la sede legale, un eventuale ed ulteriore dispositivo USB per ogni sede secondaria, più tanti dispositivi USB quanti sono i propri veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, compilando la specifica sezione 3 – Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti), prima di effettuare l’iscrizione on-line, che – come indicato anche dal Ministero dell’Ambiente sullo stesso portale SISTRI – va eseguita in unica soluzione, senza alcuna interruzione. Una volta effettuata l’iscrizione on-line, il sistema genererà automaticamente il modulo d’iscrizione, che va stampato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, per essere successivamente presentato nella fase della consegna/ritiro dei dispositivi elettronici necessari per il funzionamento del sistema;
B) posta elettronica: con questa modalità (introdotta dall’ìarticolo6 del DM 15/2/2010) l’impresa può inviare per posta elettronica i moduli di adesione debitamente compilati al seguente indirizzo: iscrizione mail@sistri.it;
C) telefax: l’azienda può compilare il modulo d’iscrizione in formato cartaceo, riportato al n° 1, dell’Allegato 1A al Decreto, e trasmettere detto modulo a mezzo telefax al seguente numero: 800 05 08 63 (il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24, sino alla scadenza del termine per l’iscrizione);
D) telefonica: l’utente può peraltro comunicare i dati indicati nel modulo d’iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36 (attivo, sino alla scadenza dell’iscrizione, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno feriale – compreso il sabato; successivamente nei normali orari 8,30/17,30, da lunedì a venerdì e dalle 8,30 alle 12,30 il sabato). Anche in questa modalità, l’utente dovrà specificare con quale mezzo (posta elettronica, fax o telefono) desidera ricevere le comunicazioni del sistema SISTRI, nonché i recapiti della persona da contattare al riguardo.
Una volta effettuata l’iscrizione, il sistema:
–   comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati trasmessi ed il numero di pratica assegnato;
–   confronterà i dati comunicati dall’azienda  con quelli contenuti nel Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio, nonché con quelli registrati nell’Albo nazionale dei gestori ambientali (gestito dalle Sezione Regionali) e procederà alla personalizzazione dei dispositivi elettronici necessari al funzionamento dello stesso sistema per la successiva fase di consegna degli stessi.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AL SISTRI – Secondo quanto riportato dall’articolo 5 del già citato D.M. 15/02/2010, che aggiunge all’allegato II del precedente decreto uno specifico paragrafo sulle “modalità di pagamento dei contributi”, le imprese che trasportano i rifiuti devono riconoscere un contributo per la sede legale, uno per ciascuna delle eventuali unità locali per le quali sia scelto di richiedere la chiavetta USB (secondo gli importi indicati nella tabella in calce) e uno per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti, in ragione di 150 euro cadauno.  Per detti veicoli è stato chiarito dal Ministero dell’Ambiente, su espressa richiesta di ASSTRI/Conftrasporto, che il contributo va pagato soltanto per i veicoli che l’impresa indica nel modulo di domanda e non per tutti quelli che sono inseriti nel suo provvedimento d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
Anche il termine per il versamento del contributo è stato corretto. Esso non va più effettuato entro la scadenza dell’iscrizione al SISTRI, poiché l’impresa deve necessariamente disporre del proprio numero di pratica (che il sistema rilascia nelle 48 ore successive all’adesione), ma solo successivamente al ricevimento di detto numero, “nel più breve tempo possibile” (comunque prima di ritirare i dispositivi USB e le balck-boX).
Il pagamento va tuttavia effettuato in un unico versamento, comprendente l’importo della sede e quello dei veicoli, che lo stesso sistema determinerà sulla base dei dati dichiarati dall’impresa all’atto dell’iscrizione.
Viste le numerose richieste di chiarimenti inoltrate dalla scrivente, sia dal punto di vista tecnico che quello normativo, anche per sottoporre le imprese straniere agli stessi oneri imposti a quelle italiane, l’opportunità di far precedere l’operatività del sistema da un congruo periodo di sperimentazione, nonché la possibilità di rinviare l’entrata in vigore del SISTRI, dai prossimi mesi estivi di luglio ed agosto, al periodo autunnale, si suggerisce alle imprese di attendere ad effettuare il pagamento fino a quando vengano fornite le opportune garanzie da parte dei responsabili del Ministero dell’Ambiente o di quello dei Trasporti, che pure sul punto è stato interessato dalla scrivente.
Circa le modalità per effettuare il pagamento, si rammenta che questo può essere eseguito in uno dei seguenti modi:

•   versamento diretto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, con la seguente causale: capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010, il codice fiscale dell’impresa ed il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
• con bollettino postale, sul conto corrente n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando nella causale: capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’impresa ed il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
• con bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214, specificano nella causale: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’impresa ed il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Effettuato il pagamento, le imprese dovranno comunicare al SISTRI (per fax al numero verde 800 05 08 63, o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it), i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; l’importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Si fa riserva di comunicare tempestivamente ogni sviluppo della questione.

Cordiali saluti.

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Quantità annua autorizzata Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi
Inferiore a 3.000 ton 60 € 120 €
Da    3.000  a     6.000 ton 70 € 140 €
Da   6.000   a   15.000 ton. 90 € 180 €
Da  15.000  a    60.000 ton. 125 € 250 €
Da  60.000  a  200.000 ton. 175 € 350 €
Oltre 200.000 ton. 250 € 500 €

L’entità del contributo dovuto dal vettore per la sede è dovuto a seconda che questi svolga attività di trasporto di soli rifiuti non pericolosi o pericolosi. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede è dato dalla somma del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

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SIA10058