Scorte tecniche ai trasporti eccezionali. Nuovi chiarimenti del Ministero dell’Interno

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19 Giugno 2006

Mancata taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocit?

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A distanza di alcuni mesi dall’ultimo chiarimento in tema di scorte tecniche ai veicoli e trasporti eccezionali, il Ministero dell’Interno è tornato ad occuparsene lo scorso 31 Maggio, emanando la circolare prot. 300/A/1/53364/101/21/2.

Si tratta di un intervento molto importante, che pone limiti precisi alla facoltà dei Compartimenti di Polizia Stradale, di aumentare il numero di personale abilitato e dei veicoli da adibire al servizio di scorta tecnica, rispetto a quanto indicato dall’art.10 del relativo Disciplinare.

Infatti, la precedente nota del 3 Marzo, stabiliva che i suddetti compartimenti potevano decidere di incrementare la composizione della scorta tecnica fino ad un massimo di 6 persone (oltre il conducente) e di 6 mezzi, tutte le volte in cui appariva probabile l’adozione, durante il trasporto, dei provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza o di particolare complessità.

La nostra Confederazione era intervenuta sul Ministero, evidenziando le problematiche che tale previsione rischiava di generare nei confronti delle imprese del settore, dal momento che:

– la decisione se integrare o meno la scorta tecnica dipendeva da una valutazione totalmente discrezionale del Compartimento di Polizia;
– il tetto massimo di 6 persone e 6 veicoli appariva troppo elevato se confrontato con il limite di due veicoli e di una persona abilitata alla guida, stabilito all’art.10, comma 1, lett.b del Disciplinare scorte, e quello di due veicoli e un soggetto abilitato, oltre al conducente, indicato dalla successiva lett.c)

Attraverso la circolare in commento, il Ministero dell’Interno ha in parte rivisto quanto sopra, prevedendo che in conformità all’appena citata lett.b), art.10 del Disciplinare, la scorta tecnica può essere composta da due autoveicoli con a bordo, in qualità di conducente, una persona abilitata ai sensi dell’art. 5 del medesimo Disciplinare, nei seguenti casi:

– autostrade, strade extraurbane principali e altri tipi di strade con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 4,50 metri e lunghezza compresa tra i 35 ed i 38 metri;
– per tipologie di strade diverse da quelle sopra indicate, relativamente ai veicoli o trasporti con larghezza non superiore a 2,55 metri e lunghezza tra i 30 ed i 35 metri.

Pertanto, nelle ipotesi appena viste, il Compartimento di Polizia che rilascia l’autorizzazione non può aumentare, a sua discrezione, il numero dei veicoli e delle persone che compongono la scorta tecnica, dovendo invece attenersi a quanto previsto dalla più volte richiamata lett.b), art. 10 del Disciplinare.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle autorizzazioni all’utilizzo delle scorte tecniche, rilasciate successivamente al 15 Giugno 2006; per quelle con data precedente, l’applicazione dei nuovi limiti è lasciata al prudente apprezzamento dei Compartimenti di Polizia stradale, tenuto conto della durata dell’autorizzazione e dell’elevato numero di servizi che possono ancora essere effettuati dall’impresa autorizzata.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni