Riforma dell’autotrasporto. Approvazione in Senato del disegno di legge delega

Intervento di Conftrasporto sul “caro gasolio”

6 Settembre 2004

Divieto di circolazione sull’autostrada del Brennero per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali per i quali è prescritta la scorta tecnica o la scorta di Polizia stradale

6 Settembre 2004

Intervento di Conftrasporto sul “caro gasolio”

6 Settembre 2004

Divieto di circolazione sull’autostrada del Brennero per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali per i quali è prescritta la scorta tecnica o la scorta di Polizia stradale

6 Settembre 2004

Informiamo che nel corso della seduta del Senato del 29 luglio 2004, è stato approvato il disegno di legge delega (D.D.L.) di riforma del settore dell’autotrasporto, che contiene le linee guida alle quali dovrà ispirarsi il Governo nell’esercizio della delega con i decreti delegati.

Il testo del d.d.l. sarà esaminato dalla Camera dei Deputati dopo la pausa estiva.

Di seguito, riportiamo i principi essenziali della riforma del settore a cui, come già detto, dovrà attenersi il Governo:

– salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell’autotrasporto di merci e dell’autotrasporto di viaggiatori (art. 2, comma 1.b);
– tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale (art. 2, comma 1.c);
– introduzione di una normativa di coordinamento tra i principi della direttiva europea sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (direttiva 2003/59/CE), e il meccanismo della patente a punti previsto dall’art. 126 bis del codice della strada (art. 2, comma 1. d).

A questo proposito, richiamiamo l’attenzione sull’importanza di questo principio, che, una volta applicato in concreto, permetterà di non far gravare sull’esercizio della professione di conducente, le decurtazioni di punteggio relative ad infrazioni commesse dal medesimo al di fuori di detta professione.

– Superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’autotrasporto di merci (art. 2, comma 2.b.1.);
– Libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto merci (art. 2, comma 2.b.2);
– Responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci i quali agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita (art. 2, comma 2.b.3);
– previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto (art.2, comma 2.b.4);
– previsione, in caso di controversie sorte su contratti non scritti, dell’applicazione degli usi e consuetudini raccolte nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (art. 2, comma 2.b.6)

– Previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al precedente numero 3 (art.2, comma 2.b.5);

– Previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate (art.2, comma 2.b.7);

– Individuazione di un sistema di certificazione di qualità per le imprese che trasportano, su strada, determinate tipologie di beni (es. merci pericolose, prodotti deperibili, ecc.. – art.2, comma 2.b.8)

– Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate (art. 2, comma 2.b.9);

– Attribuzione alla Consulta dell’autotrasporto, mediante atto legislativo, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio (art.2, comma 2.c.1);

– Riforma dei Comitati per l’Albo, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa (art. 2, comma 2.c.2);

L’art 3 del d.d.l ha inoltre stabilito che, dall’entrata in vigore delle legge delega, è abrogato l’art. 3 del decreto legge 3 Luglio 2001, n.256, convertito con legge 2 Agosto 2001, n.334. Tale norma, si ricorda, interpreta l’art. 1 del d.l. 82/1993 (convertito con modifiche dalla legge 192/1993) nel senso di escludere l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto, facendo quindi salva la validità dei contratti orali.

Richiamiamo inoltre l’attenzione sul fatto che, fermo restando il testo dell’art. 3 dopo il passaggio alla Camera dei deputati, dall’entrata in vigore della legge delega le imprese avranno 4 mesi di tempo per esercitare le azioni fondate sul contratto di trasporto.

E’ data, peraltro, possibilità alle parti di decidere, di comune accordo, di affidare ad un arbitrato la soluzione delle rispettive controversie fondate sul contratto di trasporto. Per quanto riguarda la sorte dei contenziosi giudiziari già instaurati all’epoca dell’entrata in vigore della legge delega, l’art. 2 bis prevede la possibilità di risolverli in via extragiudiziale.

Il testo del d.d.l. delega è disponibile all’interno del sito confederale, Sezione Sistema Informativo – network, area Modulistica. Per la consultazione occorre essere utenti registrati (vedere sezione Registrazione Utenti – la registrazione e la consultazione di determinate aree di informazione del sito www.conftrasporto.it è gratuita)

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto