Rifiuti. Attività di spurgo di pozzi neri e trasporto dei relativo liquami.

Conftrasporto dichiara lo Stato di agitazione della categoria

2 Novembre 2004

Tasse automobilistiche.

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Si segnala che attraverso la Risoluzione n. 130/E del 20 Ottobre 2004, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al trasporto dei liquami provenienti dall’attività di spurgo di pozzi neri, verso un sito esterno di trattamento e smaltimento, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%; ciò in quanto tale attività, a giudizio della stessa Agenzia, rientra tra quelle di gestione rifiuti disciplinate dal Decreto L.gvo 22/97 (cd. Decreto Ronchi), che sono state elencate al n. 127 – sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R 633/1972, e per le quali quest’ultima norma ha previsto l’applicazione della suddetta aliquota ridotta.

L’Agenzia, tuttavia, ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata si applica a condizione che i liquami, provenienti dallo spurgo dei pozzi neri, non siano scaricati direttamente nel corpo ricettore (suolo, sottosuolo e rete fognaria), ma vengano trasportati verso un sito esterno di trattamento e smaltimento.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto