
Tunnel del Monte Bianco. Previste nuove tariffe per l’attraversamento
19 Luglio 2004
Aggiornamento sulle tre nuove giornate di divieto di circolazione previste per il periodo estivo, limitatamente alla rete autostradale
19 Luglio 2004Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 10 giugno 2004 sono stati pubblicati i seguenti decreti:
– decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 aprile 2004
– decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 31 maggio 2004
che prevedono disposizioni molto importanti per regolamentare l’attività di cabotaggio.
In particolare, il Decreto ministeriale del 29 aprile 2004 fissa dei limiti temporali di permanenza in Italia, nei confronti dei vettori comunitari e dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo S.E.E. (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) che svolgano, sul nostro territorio, attività di cabotaggio.
Gli stessi limiti temporali (che si riportano di seguito), peraltro, si applicano per motivi di reciprocità anche nei confronti dei vettori italiani che effettuino il cabotaggio in un altro Stato della U.E. o aderente allo Spazio Economico Europeo.
L’art. 1 del Decreto in questione prevede che ciascun veicolo in dotazione di imprese stabilite nella U.E. o in Stati aderenti allo S.E.E., può essere utilizzato in Italia per l’attività di cabotaggio, fino ad un massimo di 15 giorni complessivi nell’arco di un mese di calendario, e comunque per non più di 5 giorni consecutivi.
La verifica del rispetto dei predetti limiti temporali avverrà tramite un libretto dei resoconti, sul quale i conducenti dell’automezzo devono annotare i viaggi di cabotaggio effettuati.
L’utilizzo di questo libretto sarà obbligatorio dal 15 Luglio 2004, e le sue caratteristiche sono state fissate nel Decreto 31 Maggio 2004, a firma del Direttore Centrale dell’A.P.C. Dott.ssa Clara Ricozzi; esso dovrà essere conservato a bordo del veicolo ed esibito dietro richiesta degli organi di controllo.
Per quanto concerne la richiesta del libretto dei resoconti, a breve seguirà una nota nella quale saranno spiegate le relative modalità.
In ultimo, richiamiamo l’attenzione sulla circostanza che i limiti sopra descritti troveranno applicazione, fino a quando non vi sarà un intervento della U.E. che chiarisca, in maniera inequivoca, le modalità di svolgimento del cabotaggio nel territorio della stessa Unione.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


