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11 Luglio 2007
Tributi. Camera di Commercio. Diritto annuale per l’anno 2007
11 Luglio 2007Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 Febbraio scorso, sono stati pubblicati i due decreti ministeriali (e della modulistica da consegnare al lavoratore per esprimere le sue scelte) necessari per attuare le previsioni della Finanziaria 2007 (Legge 296/06 – commi dal 755 al 757) sull’anticipo della previdenza complementare. Di seguito riportiamo il commento delle disposizioni.
Come detto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 Febbraio scorso, sono stati pubblicati:
– i modelli che i lavoratori dipendenti dovranno utilizzare per comunicare le proprie scelte in merito alla destinazione del TFR maturando (Mod. TFR1 e Mod TFR2);
– i decreti del Ministero del Lavoro datati 30 Gennaio, concernenti:
a) l’istituzione presso l’Inps del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile (art.1, comma 755 della Finanziaria 2007 da ora in avanti Fondo di Tesoreria);
b) le modalità con cui i lavoratori sono chiamati ad esprimere le proprie decisioni, in materia di destinazione del TFR, e la creazione presso l’Inps di Fondinps (d’ora in avanti decreto Fondinps).
Tutto il materiale appena citato è reperibile nell’area download cartella previdenza complementare, del sito confederale; di seguito, se ne analizzano gli aspetti più importanti.
Prima di tutto, appare opportuno sottolineare le modalità a cui le imprese devono attenersi (definite nei commi 6 e 7, art.1 del decreto sul Fondo di Tesoreria), per calcolare la soglia limite di dipendenti (pari a 49) oltrepassata la quale il TFR che per scelta del lavoratore rimane in azienda, deve essere versato da quest’ultima al Fondo di Tesoreria costituito presso l’Inps:
1) per le imprese in attività al 31 Dicembre 2006, il predetto limite si calcola prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006;
2) per quelle che iniziano ad operare dal 2007, occorre riferirsi alla media annuale dei lavoratori nell’anno solare di inizio attività.
3) In entrambi i casi appena citati, alla media concorrono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto, dall’orario di lavoro e dalla sussistenza o meno dell’obbligo di accantonare il TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. Restano esclusi, invece, i dipendenti assenti (servizio militare, aspettativa, gravidanza, ecc
) quando sostituiti con altri soggetti (i quali, tuttavia, concorrono al calcolo) e, in generale, quelli che non sono legati da un vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda i lavoratori part time, sono computati in base alla normativa di riferimento, quindi proporzionalmente all’orario svolto rispetto a quello pieno.
Analizziamo ora le scelte che tutti i lavoratori subordinati sono chiamati a compiere entro il prossimo 30 Giugno (se in forza al 31 Dicembre scorso), ovvero entro 6 mesi dall’assunzione (se avvenuta dal 1 Gennaio 2007), ad eccezione di coloro che, al 31 Dicembre 2006, già aderivano ad una forma previdenziale a cui destinano l’intero TFR (vedi l’art.1, comma 3 del decreto Fondinps), i quali non devono compilare nessun modello. Da sottolineare, inoltre, che una volta riconsegnato nei termini appena visti, il datore deve rilasciare al dipendente una copia controfirmata del modello, per ricevuta.
A) Lavoratori subordinati in forza alla data del 31 Dicembre 2006
Entro il 30 Giugno, devono restituire all’impresa il modello TFR1 debitamente compilato. Peraltro, riprendendo quanto disposto dall’art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 Dicembre 2005 sulla disciplina delle forma pensionistiche complementari, tale modello distingue a seconda se, alla data del 28 Aprile 1993, il soggetto risultava a meno iscritto alla previdenza obbligatoria.
– Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria a partire dal 29 Aprile 1993, che, al 31.12 u.s, non destinavano il T.F.R. alla previdenza complementare.
Qualora si avvalgano della modalità di scelta espressa, questi soggetti sono chiamati a compilare la sezione 1 del modello TFR1, nella quale sceglieranno se:
– conferire l’intero TFR maturando alla forma pensionistica complementare ivi indicata (scelta irrevocabile). In questo caso, a partire dal 1 Luglio il datore verserà il TFR alla predetta forma previdenziale, compreso il Trattamento maturato tra la data dell’opzione e il 30 Giugno 2007, comprensivo di rivalutazione (art.1, comma 2, lett.a) decreto Fondinps), mentre il TFR maturato prima dell’opzione resterà presso l’impresa anche se occupa più di 49 dipendenti (vedi l’art.3, comma 1, lett a del decreto Fondo di Tesoreria, nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti alla data del 31 Dicembre scorso non è dovuto alcun contributo al Fondo
);
– lasciare il TFR in azienda (scelta revocabile). Per le imprese con una media occupati di almeno 50 dipendenti, questa scelta comporta l’obbligo di trasferire il TFR al Fondo di Tesoreria dell’Inps (con versamenti mensili), a partire dal mese successivo a quello in cui il dipendente restituisce il modello TFR1 (art. 3, comma 1, lett.a – decreto Fondo di Tesoreria); detto trasferimento riguarderà anche il TFR maturato tra il 1 Gennaio 2007 ed il mese di effettivo versamento al Fondo, maggiorato della rivalutazione (cfr la norma in ultimo citata).
Se al 30 Giugno prossimo il lavoratore non riconsegna il modello TFR1, scatterà la modalità di conferimento tacita prevista dall’art.8, comma 7, lett.b) del D.lgvo 252/2005 (vedi in tal senso quanto prevede ora l’art.1, comma 2, lett. b – decreto Fondinps): dal 1 Luglio, il TFR sarà conferito al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL (anche a livello territoriale), a meno che non sia stato sottoscritto un diverso accordo aziendale. Se all’interno dell’impresa coesistono la forma previdenziale indicata dal CCNL e quella dell’accordo aziendale, il TFR sarà indirizzato al fondo che ha registrato più adesioni tra i lavoratori; infine, se la devoluzione alla previdenza complementare non è possibile per mancanza dei Fondi di categoria, il trattamento sarà destinato a Fondinps. Il TFR maturato durante il periodo transitorio resta in azienda.
– Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 Aprile 1993
A questi lavoratori sono dedicate le successive 3 sezioni del modello TFR1, che introducono un’ulteriore elemento di differenziazione a seconda che, al 31 Dicembre scorso, costoro aderivano, o meno, ad una forma di previdenza complementare. Nel rimandare ad un’attenta lettura delle pertinenti sezioni del modello, evidenziamo che a questi lavoratori (tenuto conto dell’anzianità di servizio) sono state riconosciute alcune prerogative che possono esercitare entro il prossimo 30 Giugno.
In particolare:
– qualora al 31.12.2006 già versavano una quota del TFR ad un Fondo previdenziale, compilando la sezione 2 del modello potranno scegliere se continuare a contribuire nella stessa misura anche per il futuro o, in alternativa, se destinare al predetto fondo l’intero TFR maturando.
– laddove al 31.12 scorso questi lavoratori trattenevano tutto il TFR in impresa, devono redigere:
– la sezione 3, quando il CCNL del settore abbia istituito un fondo di categoria. In tal caso, il lavoratore può limitare il versamento alla quota stabilita dallo stesso CCNL;
– la sezione 4, se il CCNL di riferimento non preveda una fondo apposito. Anche in questo caso, il lavoratore può destinare alla previdenza complementare soltanto una parte del TFR, in misura non inferiore al 50% (cfr. l’art.8, comma 7, lett.c2 del D.lgvo 252/2005).
Inoltre, sempre in relazione alle fattispecie previste nelle sezioni 3 e 4 del modello TFR1, il lavoratore può anche decidere di trattenere il TFR in impresa, fermo restando che se la media degli occupati supera le 49 unità, quest’ultima deve poi trasferire il trattamento al Fondo di Tesoreria;
In caso di silenzio assenso al 30 Giugno prossimo, tutto il TFR maturato dal 1 Luglio sarà devoluto alla previdenza complementare, e precisamente:
– per quanto riguarda la sezione 2 del mod. TFR1, al fondo a cui il lavoratore contribuiva al 31.12.2006;
– nelle ipotesi delle sezioni 3 e 4, al fondo individuato dalla contrattazione collettiva o dagli accordi aziendali ovvero, in mancanza, a Fondinps.
Il TFR maturato nel periodo 1 Gennaio 30 Giugno è conservato in impresa, indipendentemente dalla media occupati.
B) Lavoratori subordinati assunti dal 1 Gennaio del 2007, che non abbiano già manifestato la propria scelta sulla destinazione del TFR in occasione di precedenti rapporti di lavoro
Entro 6 mesi dalla data di assunzione, questi lavoratori devono comunicare le proprie intenzioni al datore di lavoro attraverso il modello TFR2, nel quale è riproposta la suddivisione tra iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28.4.1993, ed iscritti entro questa data: ai primi è dedicata la sezione 1, dove possono scegliere se indirizzare tutto il TFR alla previdenza complementare, oppure lasciarlo in azienda (fatto salvo l’obbligo, per quest’ultima, di riversarlo al Fondo di Tesoreria quando occupi in media più di 49 soggetti); ai secondi sono dedicate le sezioni 2 e 3 del modello.
Per gli assunti dal 1 Gennaio u.s, i versamenti alla previdenza complementare hanno inizio con il periodo di paga in corso alla data riportata in calce al modello; peraltro, per i lavoratori assunti nei primi 6 mesi del 2007, il decreto Fondinps stabilisce che il TFR sarà materialmente destinato ai fondi soltanto dal prossimo 1 Luglio (vedi l’art.1, comma 5, lett.a del decreto Fondinps). Per quanto riguarda la sorte del TFR maturato dalla data di assunzione a quella di esercizio dell’opzione, vi è una sostanziale differenza rispetto al regime applicato (e già analizzato) per i dipendenti in carica al 31.12 u.s: quando la media occupati superi le 49 unità, il trattamento non resta a disposizione dell’impresa ma questa deve trasferirlo al Fondo di Tesoreria.
Trascorsi sei mesi dall’assunzione senza che il lavoratore abbia comunicato la sua scelta, scatta la modalità tacita per cui:
– il TFR maturato dal mese successivo alla scadenza del semestre, è conferito al fondo pensione di categoria (se presente) o, in mancanza, a Fondinps;
– il TFR maturato nel semestre resta in azienda quando la media occupati non supera i 49 dipendenti, altrimenti è versato al Fondo di Tesoreria.
FORMALITA’ CONNESSE AL VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS
Fermo restando che ai sensi dell’art.1, comma 4 del Decreto Fondo di Tesoreria, il datore è chiamato a versare questo contributo ogni mese (salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto), con le modalità ed i termini previsti per la contribuzione obbligatoria, il successivo comma 9 stabilisce che in occasione delle denunce individuali mensili, i datori di lavoro devono comunicare all’Inps i seguenti dati:
a) i dipendenti che, al 31.12.2006, versano tutto il TFR ad una forma di previdenza complementare;
b) le informazioni sulle scelte espresse o tacite compiute dai lavoratori, a favore della previdenza complementare, con la specificazione degli importi del TFR dovuti al Fondo di Tesoreria, e di quelli anticipati per conto di quest’ultimo. A proposito di queste anticipazioni, è opportuno evidenziare che secondo l’art. 2 del decreto (alla cui lettura si rinvia per maggiori approfondimenti), il datore di lavoro (entro certi limiti stabiliti dalla norma) è chiamato ad erogare al dipendente anche la quota del trattamento di fine rapporto di competenza del Fondo di Tesoreria, potendo in seguito conguagliare queste somme con i contributi dovuti allo stesso Fondo nel mese in cui gli anticipi sono stati corrisposti e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese.
BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE
Per le imprese che destinano il TFR alla previdenza complementare ed al Fondo di tesoreria, il comma 764 della Finanziaria 2007, modificando i commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 252/2005, prevede le seguenti agevolazioni di carattere fiscale:
– una deduzione dal reddito di impresa pari al 4% del TFR trasferito ai predetti Fondi. Questa percentuale sale al 6% per le aziende con una media occupati inferiore ai 50 dipendenti;
– l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia previsto dall’art. 2 della Legge 29.5.1982, n.297 e ss modfiche (pari allo 0,20%, elevato allo 0,40% per i dirigenti ex Inpdai), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare ed al Fondo di Tesoreria. In materia, segnaliamo che con la circolare n. 23 del 2007 l’Inps ha preannunciato specifiche istruzioni.
– Dal 1 Gennaio del 2008, lo sconto del 0,19% (destinato ad aumentare negli anni successivi, secondo la progressione indicata nella Tab.A del D.l. 203/2005, convertito nella Legge 248/2005) sui contributi sociali dovuti alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della Legge 9.3.1989, n.88. Questo sconto si applica secondo le modalità definite nell’art.8 del predetto Decreto Legge, che è stato appositamente modificato dal comma 766 della Finanziaria 2007.


